Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Benché l’art. 644 c.p. e l’art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di “superare il limite stabilito dalla legge […] nel momento in cui sono promessi” e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge […] nel momento in cui sono promessi”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, con la sentenza n. 5295 pubblicata il 24 luglio 2020.
Un mutuatario ha convenuto in giudizio la banca con cui aveva stipulato un contratto di mutuo, assumendo che esso, tenuto conto degli importi pattuiti a titolo di interesse moratorio, risultava affetto da usura. Si è costituito l’istituto di credito, insistendo per il rigetto della domanda perchè infondata.
Il Giudice non ha accolto la doglianza dell’attore, rigettandola. In particolare, ha chiarito che il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l’intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata. Mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.
Per valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto. Il TEG, infatti, è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all’erogazione del credito); gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento.
Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell’ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno; viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.
L’art. 1815 c.c. trova applicazione solo nel diverso caso in cui il superamento del tasso soglia riguardi gli interessi corrispettivi. Acquisito, infatti, il dato della equiparazione tra interessi corrispettivi e moratori rispetto alla soggezione al limite del tasso soglia, il Tribunale ritiene che detta equiparazione non possa essere estesa anche alle conseguenza derivanti dal superamento del tasso soglia, dovendosi escludere che l’art. 1814 co. 2 c.c. trovi applicazione anche nel caso di interessi moratori usurari.
Pertanto, qualora siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi moratori, è a quest’ultimi che andrà circoscritta la sanzione di nullità, con la conseguenza che saranno dovuti, invece, gli interessi corrispettivi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE RIGUARDANTE GLI INTERESSI DI MORA NON È RILEVANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
USURA BANCHE: I CRITERI DI VERIFICA PER GLI INTERESSI MORATORI
LA VERIFICA DELLA USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI DEVE PARTIRE DALLA RILEVAZIONE MEDIA DEI TASSI CONVENZIONALI DI MORA DELLE “ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA”
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Tavassi – Rel. Brat | 29.04.2020 | n.1035
USURA – LEASING: il T.E.G.M., sulla cui base viene determinato il tasso soglia, viene calcolato facendo riferimento ai soli tassi d’interesse corrispettivi
Irragionevole applicarlo anche ai moratori
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 21.04.2020 | n.2481
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