Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
PRIMO PROFILO La disciplina degli interessi usurari non deve trovare applicazione con riferimento agli interessi moratori, in ragione, tra l’altro, della diversità ontologica dei due tassi di interesse: gli uni aventi funzione remuneratoria, gli altri avente funzione tipicamente risarcitoria.
SECONDO PROFILO L’art. 644, 1° comma, c.p., inequivocabilmente stabilisce che possano essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da parte del mutuante e del suo passaggio in proprietà del mutuatario.
TERZO PROFILO Gli interessi cui fa riferimento l’art. 1815 co. 2 c.c. sono quelli corrispettivi, come si evince dal co. 1 della disposizione in esame e dall’art. 1814 c.c..
QUARTO PROFILO La direttiva direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, prevede che «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.
QUINTO PROFILO Gli interessi moratori sono espressamente esclusi dal calcolo del TEGM. Infatti, le istruzioni della Banca d’Italia (al paragrafo C4, “Trattamento degli oneri e delle spese”) prevedono quali oneri sostenuti dal cliente debbano essere inclusi nella base di calcolo. Espressamente esclusi, per quanto qui rileva, sono “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”.
SESTO PROFILO Non computare gli interessi moratori ai fini del TEGM e computarli ai fini del TEG significa andare contro la ratio del sistema: infatti, tenendo bassi i tassi soglia, senza considerare gli aspetti patologici, si renderebbe ro antieconomici alcuni servizi di finanziamento che non sarebbero più gestiti dagli istituti bancari con la conseguenza di escludere dal finanziamento bancario una fascia rilevante di imprenditori a rischio di insolvenza, spingendoli verso l’usura criminale.
SETTIMO PROFILO Recentemente il D.L. n. 132 del 2014, convertito con la L. n. 162 del 10 novembre 2014, ha introdotto la previsione di un interesse legale di mora (per l’ipotesi di assenza di una specifica convenzione tra le parti sul punto), parametrato con rinvio al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, che è un tasso che per diverse operazioni è risultato superiore al c.d. tasso soglia (così come argomentato da parte convenuta e non contestato da parte attrice). E così, si è osservato che, se “ si dovesse opinare per l’ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore. Ciò che non sarebbe in ipotesi consentito alle parti (stabilire convenzionalmente interessi moratori “sopra-soglia”) risulterebbe, invece, oggetto addirittura di un obbligo (a carico del debitore moroso) previsto dallo stesso legislatore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Savona, Dott. Fabrizio Pelosi, con la sentenza n. 204 del 20.02.2017.
Dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca, innanzi al Tribunale di Savona, onde far, tra l’altro, accertare e dichiarare, l’illiceità del contratto di mutuo intervenuto tra le parti, in ragione dell’asserita applicazione di un tasso effettivo di mora ex se travalicante il tasso soglia di usura vigente all’epoca della stipulazione, con conseguente dichiarazione di gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. ed obbligo di restituzione da parte degli attori, nei termini temporali pattuiti, del solo capitale in considerazione degli interessi già versati e quelli ancora da versare; l’illiceità del contratto di mutuo in quanto prevedente, in caso di estinzione anticipata, l’applicazione di un tasso effettivo di mora superiore al tasso soglia di usura vigente all’epoca della stipulazione; infine, l’illiceità della sommatoria dei tassi di interesse prevista in contratto, e, per l’effetto, dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con conseguente obbligo di restituzione da parte degli attori, nei termini temporali pattuiti, del solo capitale in considerazione degli interessi già versati e quelli ancora da versare, da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa.
La Banca resisteva alla domanda chiedendo il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, in ordine alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo ha fornito una ampia disamina della disciplina usura, evidenziando sette profili per i quali gli interessi moratori non devono essere computati ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, tutti autonomi, logici e frutto di una conoscenza approfondita e reale della disciplina da parte del giudicante per cui si rinvia al testo della decisione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
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