ISSN 2385-1376
Testo massima
Il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti (e/o per la rettifica di determinate poste), ha l’onere di allegare e provare in modo specifico gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
In particolare, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre la documentazione necessaria a comprovare i propri assunti, ovvero contratto di conto corrente ed estratti conto.
L’attore che contesti il superamento dei tassi soglia, ha l’onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.
Questi i principi di diritto cristallizzati nella recente sentenza del Tribunale di Roma, dott. Eugenio Curatola, depositata il 24/09/2015.
È accaduto che la società correntista ed i fideiussori, hanno convenuto in giudizio la Banca affinché quest’ultima venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente incassate, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa degli illeciti addebiti in conto corrente a seguito di illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di interessi a tasso ultralegale ed usurario. In particolare, gli attori deducevano che, nel corso del rapporto di conto corrente bancario, i tassi di interesse applicati erano stati sempre “elevati e tali da superare il limite legale, rientrando così nell’ambito della fattispecie dell’usura e dell’anatocismo bancario”.
Il Giudice ha rigettato la domanda per totale carenza probatoria, evidenziando che nei contenziosi in materia di rapporti di conto corrente, l’onere della prova “si atteggia in modo diverso a seconda che ad agire in giudizio sia il correntista o la banca
in forza del generale criterio di distribuzione dell’onere probatorio, il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti, ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa“.
Ne deriva che il correntista, al fine di correttamente adempiere al prescritto onere probatorio, avrebbe dovuto allegare e provare, in modo specifico, gli elementi costitutivi dell’azione promossa, non potendosi limitare ad allegazioni generiche che verrebbero ad assumere un carattere meramente esplorativo.
L’onere probatorio gravante sulla parte attrice, non poteva, inoltre, ritenersi assolto attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né poteva essere ritenuto ammissibile l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (Cass.Sez.L n. 21412/06).
Il provvedimento ha altresì disposto l’inammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c., formulata dal correntista, rilevando, anzitutto, che quest’ultimo aveva trasmesso alla Banca richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, solo dopo l’introduzione del giudizio, e, in seconda istanza, che la richiesta di ordine di esibizione in corso di causa era stata avanzata nonostante che l’istituto di credito avesse comunque trasmesso l’intera documentazione al correntista cliente.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL CLIENTE È TENUTO A PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI CHE FISSANO IL TASSO SOGLIA
ALLEGAZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTE CHE INTENDA FAR VALERE LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI USURARIE
Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 25-06-2015 | n.651
USURA: ALLA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI SEGUE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
L’EVENTUALE USURARIETÀ DEI MORATORI NON INVESTE IL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Decreto | Tribunale di Roma, dott. Ciufolini | 26-03-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 521/2015
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