ISSN 2385-1376
Testo massima
I tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillano in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.
Le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate illegittime.
La pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito validamente pattuita prescinde dal risultato “quantitativo”.
La situazione di difficoltà economica finanziaria del cliente non è idonea a dimostrate lo stato soggettivo di approfittamento (usura soggettiva).
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, con sentenza del 07.10.2014, chiamato a pronunciarsi su una delle innumerevoli azioni promosse da un correntista e dirette ad ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente quale conseguenza di applicazione di tassi usurari (sia nella prospettiva oggettiva che soggettiva), di interessi anatocistici illegittimi nonché di interessi in misura ultralegale non pattuiti.
Il Tribunale ambrosiano, nel rigettare tutte le doglianze mosse dal correntista, per essere del tutto infondate, ha ben chiarito alcune delle regole, anche delle più elementari regole economiche, che disciplinano i rapporti tra correntista e banca.
In particolare, relativamente al lamentato superamento del tasso soglia, il Giudice senza dover aggiungere alcunché, ha chiarito che la semplice produzione in giudizio, da parte della Banca convenuta, del contratto di conto corrente è bastato a sconfessare ex se l’addebito di interessi a un tasso ultralegale per essere espressamente pattuiti in modo determinato i tassi applicabili.
Del pari sulla contestazione inerente l’addebito di interessi anatocistici illegittimi il Giudice meneghino ha precisato che il contratto, stipulato nell’anno 2010, prevedeva nel rispetto dell’art.120 comma secondo TUB, la pari periodicità degli interessi creditori e debitori.
Sul punto il Giudice svolge un ulteriore riflessione ben chiarendo che a nulla vale la circostanza per cui vi sia una sproporzione tra interessi debitori e creditori atteso che ciò che rileva ai fini della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi è che sia stata osservata la prescrizione di cui all’art.120 ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito indipendentemente dal risultato “quantitativo”.
Quanto poi al profilo asseritamente usurario di cui il cliente/attore si duole, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il Tribunale ben precisa che: se da un lato è la stessa consulenza tecnica di parte che sconfessa l’applicazione di interessi oggettivamente usurari; dall’altro (usura soggettiva) alcuna prova è stata fornita circa l’esistenza dei presupposti necessari per configurare tal tipo di usura.
Né può essere considerata prova idonea a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento la allegazione di una situazione di difficoltà economica finanziaria del cliente.
Del resto proprio le più comuni regole di economia e di mercato prevedono che i tassi di interesse “oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato“.
Così come accade per le obbligazioni dove un’emittente con rating basso (= cliente/correntista con difficoltà economiche) dovrà pagare cedole maggiori (= interessi) per trovare investitori disposti a finanziarla rispetto a un’emittente con rating più alto.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.
È possibile chiudere osservando che con la pronuncia in commento il Tribunale ha inteso chiarire che la convenzione di capitalizzazione degli interessi prescinde dalle contigenze del rapporto. D’altra parte, l’impressione generale è che, laddove invece il saldo disponibile sul conto corrente fosse stato a credito, la richiesta di capitalizzazione degli interessi a favore del correntista non sarebbe incorsa nel divieto di cui all’art. 1283 c.c.
Un simile risultato interpretativo è più che condivisibile, perché, nel prescindere dalla precisa ricognizione della ratio che sovrintende alla corretta applicazione dell’art. 1283 c.c., la questione è stata posta a livello di ermeneutica contrattuale.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 551/2014