Segnalato dallo Studio Mascellaro-Fanelli
In materia di mutuo, ai fini dell’usura è errato il procedimento matematico di sommatoria del tasso corrispettivo e di quello moratorio, diversi per finalità ontologica.
E’ inesistente, inoltre, la c.d. “usurarietà soggettiva” se non viene avanzata alcuna richiesta istruttoria e se non vengono offerti dal richiedente precisi elementi quali la sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro, la condizione di difficoltà economica alla data del perfezionamento del negozio.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro nella sentenza n. 275 del 02.07.2020.
In particolare era accaduto che i clienti di una banca facevano valere in giudizio la presunta nullità dei contratti di mutuo con essa stipulati, al fine di ottenere la restituzione dell’asserito indebito.
Invero, in tema di usura soggettiva v’è da specificare che “il concetto di “sproporzione” richiesto – a tal fine – dall’art. 644 c.p. presuppone un significativo squilibrio tra le obbligazioni contrattuali assunte dalle parti tale da generare un’alterazione del sinallagma negoziale per l’esistenza di rilevanti vantaggi a favore di un contraente, mentre la “condizione di difficoltà economica”, pur non richiamando lo stato di bisogno del mutuatario, implica l’esistenza in capo a quest’ultimo di una situazione economico-patrimoniale tale da impedire l’ottenimento della prestazione di denaro se non mediante l’accettazione di un rapporto contrattuale significativamente squilibrato.
Orbene a sostegno di una possibile usurarietà soggettiva è necessario che la parte che voglia farla valere provi che la pattuizione attenga tassi di interesse sensibilmente differenti rispetto a quelli usualmente praticati dall’istituto di credito sul mercato, dovendo la stessa poi originare dalla difficoltà finanziaria del mutuatario e che deve essere valutata alla luce del principio economico secondo cui la misura dei tassi di interesse applicati si trova in un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, poiché essa è parametrata al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione della somma erogata.
Deve, poi, esservi la ulteriore prova della summenzionata condizione di difficoltà economica idonea a limitare, se non ad escludere, la possibilità del mutuatario di ottenere la prestazione di denaro da soggetti terzi a condizioni economiche migliori, con la precisazione che, in assenza di ulteriore e specifica allegazione di parte, la stipulazione di un contratto di mutuo in presenza di debiti pregressi non dimostra la sussistenza della predetta “condizione di difficoltà”, atteso che, in ordinamento in cui vige il principio di autoresponsabilità e di libera iniziativa economica, l’operazione finanziaria può essere giustificata da finalità d’investimento ovvero di razionalizzazione del debito mediante una ridistribuzione nel tempo delle somme da pagare.
Pertanto, l’esistenza di un debito pregresso è astrattamente inidonea per provare l’esistenza di una “condizione di difficoltà economica” in capo agli attori.
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOGGETTIVA: necessario provare l’effettivo squilibrio contrattuale e la difficoltà economica
La sproporzione non può ritenersi in re ipsa ma va dimostrato il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 08.02.2021 |
USURA SOGGETTIVA: onere del cliente provare l’approfittamento della Banca
Va dimostrata la volontà speculativa dell’Istituto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 19.10.2021 | n.564
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno