Non è configurabile l’usura soggettiva per effetto della indebita addizione del tasso dell’interesse corrispettivo con l’interesse moratorio, il quale in caso di inadempimento del debitore si sostituisce all’interesse corrispettivo e mai si somma.
La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della Banca, di per sé considerata generica e riferibile semplicemente alla finalità del mutuo, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, che segue le regole di mercato; pertanto, a tal fine, è necessario fornire adeguata prova dei presupposti atti a configurare l’usura soggettiva.
La tesi dell’illegittimità del piano di ammortamento alla francese si fonda su un’errata analisi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese, posto che il sistema matematico di formazione delle rate ivi previsto risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, con la conseguenza che dovrà escludersi che nella scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi siano calcolati su altri interessi, generando l’effetto anatocistico vietato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Olivia Condino con la sentenza n. 728 del 25.07.2017.
Nella fattispecie ivi esposta dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca, e sui presupposti dell’applicazione di interessi anatocistici e dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicati al contratto di mutuo precedentemente stipulato, chiedevano la condanna dell’Istituto creditizio alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite
In particolare, gli attori eccepivano tanto l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese, ritenendo che sia fondato su un calcolo finanziario basato sul tasso composto – quanto l’usura soggettiva, dedotta calcolando l’usurarietà dello stesso mediante addizione del tasso corrispettivo con il moratorio.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudicante, quanto all’asserita nullità del contratto per illegittimità del piano di ammortamento alla francese, ha rigettato le doglianze di parte attrice, ritenendo lecito il contratto sotto il profilo dell’anatocismo, rilevando, nel merito, che alcuna applicazione concreta del divieto in oggetto è stata praticata.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato di non poter condividere la tesi dell’illegittimità del piano di ammortamento alla francese, osservando come tale tesi si fondi su una errata analisi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese, posto che il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, con la conseguenza che deve escludersi che nella scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi siano calcolati su altri interessi, generando l’effetto anatocistico vietato.
Relativamente all’asserita usura soggettiva, il Tribunale ha ritenuto parimenti infondata la tesi di parte attrice affermando che la concessione di un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione, non integrava una condizioni di difficoltà economica o finanziaria (in sentenza “stato di bisogno”), tale da configurare un comportamento scorretto dell’intermediario finanziario.
Nel merito, il Giudicante ha osservato che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della Banca, di per sé considerata generica e riferibile semplicemente alla finalità del mutuo, non era idonea a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, che segue le regole di mercato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attore, condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: IL MUTUATARIO DEVE PROVARE DOLO, STATO DI BISOGNO ED APPROFITTAMENTO DELLA BANCA
TALE SITUAZIONE NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE MA VA SPECIFICAMENTE DIMOSTRATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Arminio Salvatore Rabuano | 14.07.2016 |
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24.03.2015 | n.758
MUTUO: L’APPLICAZIONE DI INTERESSI MORATORI SULLE RATE SCADUTE È LEGITTIMA E NON PUÒ INFLUIRE SULLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO
ANATOCISMO E USURA SONO FENOMENI DISTINTI E AUTONOMAMENTE DISCIPLINATI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 15.06.2016 | n.12292
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