Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali; a tale modalità di consegna della somma mutuata è senza dubbio equiparabile anche l’accredito in conto corrente del mutuatario.
Pacifica in giurisprudenza è la conformità del meccanismo contabile dell’ammortamento alla francese con la disciplina dell’anatocismo. Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi.
Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p., ossia la dimostrazione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni con la sentenza dell’8 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca lamentando l’applicazione di interessi superiori al tasso soglia, tanto con riferimento all’usura oggettiva, anche degli interessi di mora, tanto con riferimento all’usura soggettiva, nonché le ricaduta anatocistiche in relazione all’ammortamento alla francese previsto nel contratto di mutuo fondiario.
Si costituiva l’istituto di credito contestando l’avversa domanda e, successivamente, interveniva la Banca cessionaria dei crediti della mutuante.
In merito alla validità del contratto di mutuo fondiario, il Giudice ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondi cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali ed ha rilevato che a tale modalità di consegna della somma mutuata è senza dubbio equiparabile anche l’accredito in conto corrente del mutuatario.
Quanto alle doglianze attoree relative all’anatocismo implicito caratterizzante il piano di ammortamento alla francese, il Tribunale ha aderito all’orientamento maggioritario che ritiene perfettamente conforme il meccanismo contabile dell’ammortamento alla francese con la disciplina dell’anatocismo, in quanto gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce, con la conseguenza che la rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo e ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi.
In merito alla dedotta usurarietà originaria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori, preliminarmente il Giudice ha specificato che le istruzioni della Banca d’Italia hanno valore vincolante e che non possono adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all’usurarietà dei tassi e che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, l’usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo.
Ciò posto, il Giudicante ha specificato che quanto alla determinazione del tasso soglia moratorio, deve farsi applicazione del tasso soglia usura degli interessi corrispettivi aumentato necessariamente dal valore della maggiorazione percentuale media, + 2,1 punti percentuali prevista dalla Banca d’Italia ed è da escludersi la cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori.
Tutto ciò premesso il Tribunale ha rilevato che nella specie, alla data dell’originaria pattuizione contrattuale il tasso d’interesse debitorio tanto corrispettivo quanto moratorio fosse al di sotto del rispettivo tasso soglia usura.
Infine, in relazione alle doglianze relative alla pretesa usura contrattuale soggettiva, il Tribunale ha rilevato che sarebbe stato onere del mutuatario provare la sussistenza dei presupposti del rilevante squilibrio economico fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo e le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario.
In ragione di tali rilievi, il Giudice ha rigettato la domanda attorea, con condanna dei mutuatari alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOGGETTIVA: LA MERA DIFFICOLTÀ ECONOMICA NON PROVA LO STATO DI APPROFITTAMENTO
I TASSI APPLICATI SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI ALLA SOLIDITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano | 09.03.2017 | n.1001
USURA SOGGETTIVA: SI CONFIGURA ATTRAVERSO UN ATTEGGIAMENTO DI VERO E PROPRIO APPROFITTAMENTO
GRAVA SULLA VITTIMA L’ONERE DI PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 20.05.2019 | n.372
USURA SOGGETTIVA: INCONFIGURABILE PER EFFETTO DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
LA CONCESSIONE DI MUTUO PER ACQUISTO CASA DI ABITAZIONE NON DIMOSTRA STATO DI APPROFITTAMENTO
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott.ssa Olivia Condino | 25.07.2017 | n.728
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