Procedimento patrocinato dall’Avv. Riccardo Zingale e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
Con riferimento all’usura c.d. soggettiva, l’approfittamento non può essere desunto, sic et simpliciter, dalla mera allegazione di una situazione di difficoltà economica del cliente e/o dalla misura elevata del tasso di interesse effettivamente praticatogli.
Il sistema di ammortamento cd. alla francese è valido ed efficace in quanto privo di effetti e/o pratiche anatocistiche vietate, laddove la quota degli interessi conglobata in ciascuna nel tempo diminuisce anziché aumentare, con conseguente aumento della sola quota capitale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese, con la sentenza n.1208 del 23 settembre 2020 con cui ha precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) usura soggettiva b) inesistenza di anatocismo nel mutuo alla francese.
Il Tribunale lombardo ha precisato con estrema chiarezza che con riferimento all’usura soggettiva, è necessario che essa implichi una sproporzione delle prestazioni, purché in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo e l’approfittamento della controparte.
Tale ultimo aspetto, fondamentale nella prova della usurarietà soggettiva, precisa il Magistrato, non può essere desunto, sic et simpliciter, dalla mera allegazione di una situazione di difficoltà economica del cliente e/o dalla misura elevata del tasso di interesse effettivamente praticatogli rispondendo, tra l’altro, “alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo legati al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire a recuperare, in toto o anche solo in parte, quanto erogatogli.”
Altro punto di rilievo della sentenza è la affermazione della impossibilità che in un piano di ammortamento alla francese possa esservi alcun anatocismo, in quanto, “se davvero il sistema di rimborso graduale alla francese concordato avesse determinato un effetto anatocistico, la quota degli interessi conglobata in ciascuna rata avrebbe dovuto aumentare nel tempo e non già diminuire come di fatto avviene nel piano di ammortamento alla francese ove, a rata costante, al diminuire degli interessi non può che seguire l’aumento della quota capitale.”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
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