La configurabilità dell’usura soggettiva ex art. 644, comma 3, c.p. presuppone la prova, gravante sul soggetto che ritenga essere stato vittima di usura, della condizione di difficoltà economica di colui che promette interessi, desumibile dalla impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede e dalla circostanza che le condizioni ottenute dal soggetto mutuante non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibili a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l’imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, con la sentenza n. 372 del 20.05.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: la sanzione di gratuità ex art. 1815 co. 2 cc presuppone necessariamente la valutazione dell’elemento psicologico
Indispensabile anche ai fini dell’usura oggettiva cd. matematica
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano | 01.07.2019 | n.1903
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-sanzione-di-gratuita-ex-art-1815-co-2-cc-presuppone
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