In riferimento agli effetti della Legge n. 108/96 sui rapporti pregressi, ancorché pendenti alla data della sua entrata in vigore, la Corte di Cassazione districandosi all’interno di un labirinto di decisioni poco chiare e tra loro contradditorie, si sta ancora interrogando in ordine al problema generale della configurabilità, o meno, del fenomeno della cd. usura sopravvenuta.
Nel tentativo di dirimere, una volta per tutte, il contrasto sorto al riguardo tra contrapposte opzioni interpretative, la Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Acierno, con l’ordinanza interlocutoria n. 2484 del 31.01.2017, ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione degli atti alle Sezioni Unite civili.
Nel caso in esame, una società mutuataria conveniva in giudizio la Banca chiedendo la ripetizione degli importi pagati in violazione della L. n. 108 del 1996, in virtù di un contratto di mutuo fondiario, precisando che la Banca non aveva consentito la rinegoziazione del mutuo dopo l’entrata in vigore della normativa antiusura.
Il Tribunale accoglieva la domanda di ripetizione dell’indebito all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, escludendo la natura di mutuo fondiario agevolato al contratto in questione e ritenendo di conseguenza applicabile la normativa antiusura.
La Corte d’Appello, viceversa, su impugnazione della Banca, respingeva la domanda proposta da società mutuataria, osservando, alla luce del quadro probatorio emerso in corso di causa, che il contratto posto in essere doveva qualificarsi come di mutuo fondiario agevolato, regolato dal D.P.R. n. 7 del 1976 e, come tale, non assoggettabile a normativa speciale, prevalente sul regime generale di cui all’art. 1815 c.c..
Avverso la pronuncia del Giudice di seconde cure, proponeva ricorso per Cassazione la società mutuataria, a cui resisteva con controricorso la Banca.
Avverso la pronuncia del Giudice di seconde cure, proponeva ricorso per Cassazione la società mutuataria, a cui resisteva con controricorso la Banca.
Con il PRIMO MOTIVO, la società mutuataria lamentava l’erroneità della qualificazione del contratto di mutuo in oggetto come fondiario.
Con il SECONDO MOTIVO, deduceva l’erroneità della decisione della Corte d’Appello relativa all’inapplicabilità nella specie della normativa antiusura anche qualora il contratto fosse stato regolato dalla lex specialis.
Con il TERZO MOTIVO, deduceva il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione del mutuo come “agevolato” senza alcuna giustificazione e con palese illegittimità delle conseguenze scaturenti da tale qualificazione.
La Suprema Corte, affrontava il tema dell’applicabilità, o meno, della normativa antiusura al contratto dedotto in giudizio, anche ove effettivamente qualificabile come mutuo fondiario, rilevando che il regime derogatorio della disciplina legale imperativa relativa all’ambito di esplicazione dell’autonomia negoziale in ordine all’applicazione degli interessi passivi, moratori o compensativi, deve essere limitato alla non vigenza per contratti di mutuo fondiario del divieto di anatocismo.
La Cassazione, stabilita, dunque, l’applicabilità in astratto ed in termini generali, anche ai contratti di mutuo fondiario della disciplina antiusura, affrontava l’ulteriore questione dell’efficacia della normativa antiusura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108/96, ma aventi vigenza anche successivamente ad essa, richiamando, in proposito, la legge d’interpretazione autentica, n. 24/2001, in seguito alla quale, tuttavia, si erano registrati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Una PRIMA OPZIONE INTERPRETATIVA (Cass. 29/1/2016 n. 801; 27/9/2013 n. 22204; 17/12/2009 n. 26499; 19/3/2007 n. 6514; 25/3/2003 n. 4380;) escludeva la configurabilità del fenomeno della cd. “USURA SOPRAVVENUTA”, ritenendo che, pur all’esito dell’intervento di interpretazione autentica, il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi, originariamente convenuti in modo legittimo, in corso di esecuzione del rapporto non potesse determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c., la riconduzione entro il tasso soglia stabilito dalla legge.
Infatti, la legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiegherebbe la sua efficacia per tutta la durata del contratto nonostante l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che, per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere, ne rilevi la natura usuraria a partire da quel momento in poi.
Secondo un DIVERSO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, (Cass. 17/8/2016 n. 17150; 14/3/2013 n. 6550; 11/01/2013 n.602; 22/08/2007 n.17854) viceversa, risulterebbe ammissibile la configurazione del fenomeno usurario in corso di rapporto, atteso che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con la L. n. 108 del 1996, art. 4), pur non essendo retroattive, comporterebbero l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito.
In conclusione, evidenziato il radicale contrasto anche sincronico tra i due orientamenti, il Collegio ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA ANTE LEGGE 108/1996: NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE AI RAPPORTI GIÀ ESAURITI
PER I RAPPORTI PENDENTI, OPERA L’INEFFICACIA EX NUNC DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Genovese | 17.08.2016 | n.17150
(FAVOREVOLE ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA)
USURA: LA LEGGE N. 108/96 NON È RETROATTIVA
DOVUTI GLI INTERESSI CONVENZIONALI CHE NON DEVONO ESSERE RICONDOTTI AL CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Nazzicone | 08.04.2016 | n.6923
(CONTRARIA ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA)
USURA: INAPPLICABILE LA LEGGE 108/96 ALLE PATTUIZIONI PRECEDENTI LA SUA ENTRATA IN VIGORE
L’ACCERTAMENTO VA CONDOTTO RISPETTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE E NON DELLA DAZIONE
Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. De Chiara 19-01-2016 n.801
(CONTRARIA ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA)
USURA: LA NORMATIVA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
LA NATURA USURARIA DEI TASSI DI INTERESSE VA DETERMINATA IN RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONVENZIONE E NON A QUELLO DELLA DAZIONE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè – Rel. Vivaldi | 10-02-2015 | n.2474
(CONTRARIA ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA )
USURA: LA NORMATIVA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
La legge 108/96 non si può applicare ai rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore
Sentenza | Cassazione civile, Sezione terza | 19-09-2014 | n.19729
(CONTRARIA ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA)
USURA BANCARIA: EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA LEGGE ANTI-USURA
La legge 108/1996 non si applica ai rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07-02-2014 | n.2821
(CONTRARIA ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA)
L’usurarietà va valutata solo con riguardo al momento genetico del rapporto, non rilevando le successive variazioni del tasso soglia
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione prima | 25-09-2013 | n.21885
(CONTRARIA ALLA TESI USURA SOPRAVVENUTA )
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