ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza l’Avv.Giorgio Orioli del Foro di Ferrara
Nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, l’applicazione di un diverso tasso debitorio e creditorio è del tutto legittima, atteso che la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi non significa affatto che il tasso debba essere identico.
In conformità con quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 11 gennaio 2013, n. 603, qualora, in alcuni trimestri del rapporto di conto corrente, gli interessi corrispettivi e moratori siano da considerare usurari, essi vanno riportati entro il limite del tasso soglia in vigore. Di conseguenza, la banca non perde per i trimestri suddetti il diritto agli interessi, ma deve riaccreditare la differenza tra i tassi ultralegali applicati e i tassi soglia.
È del tutto lecito il comportamento dell’istituto di credito che abbia operato il recesso dei rapporti in essere e portato all’incasso titoli ad essa consegnati dal cliente, se il correntista non fornisce la prova dell’esistenza di un contratto di custodia degli stessi titoli che richiede la forma scritta, come ogni contratto bancario.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Ferrara, in persona del G.U. Alessandro Rizzieri, con la sentenza n.46 del 22 gennaio 2014, a definizione di un giudizio di opposizione proposto da un società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto di credito per il pagamento del saldo di conto corrente.
Tra i motivi di opposizione, la inosservanza del principio di corrispondenza della periodicità di calcolo tra interessi creditori e debitori, assumendo che in un trimestre gli interessi creditori sarebbero stati pari a zero, sulla quale il Tribunale si è pronunciato rilevandone l’infondatezza considerato che la mancata produzione degli interessi attivi ben sarebbe potuta essere conseguenza della costante scopertura del conto non avendo gli opponenti neanche indicato che il saldo in quel periodo sarebbe stato positivo.
Sul punto, il Giudice ferrarese ha aggiunto che è legittima l’applicazione di un diverso tasso debitorio e creditorio spiegando che per medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi non deve intendersi affatto che il tasso debba essere identico.
Gli opponenti hanno inoltre lamentato spiegando domanda risarcitoria che la banca sarebbe receduta dai rapporti in essere, incassando “senza autorizzazione” titoli ad essa consegnati, asserendo che gli stessi sarebbero stati consegnati semplicemente “in custodia”.
Tale domanda è stata disattesa dal Giudice rilevando la mancanza di prova di un contratto di custodia dei titoli che richiederebbe la forma scritta e la allegazione delle distinte di versamento degli assegni regolarmente sottoscritte dalla cliente.
Il Giudice, poi, a supporto dell’infondatezza della domanda, pone anche l’ipotesi in cui pur a voler ritenere che la Banca non fosse stata cessionaria dei crediti della società correntista, i titoli non potevano che essere portati all’incasso essendo strumenti di pagamento e, adempiendo al mandato in cui si sostanzia il rapporto di conto corrente, la banca in tal modo avrebbe legittimamente richiesto il pagamento degli stessi per tentare di ridurre la consistente esposizione debitoria.
Viene, quindi, affermata la legittimità dell’operato della banca, che aveva buone ragioni per revocare le linee di credito concesse al correntista, atteso che una parte degli assegni era rimasta insoluta contribuendo alla forte esposizione debitoria del cliente.
La pronuncia si segnala, in ogni caso, per il principio ribadito in materia di usura bancaria, laddove ha statuito che, quando sia riscontrato, per effetto dell’applicazione di costi e commissioni di qualunque natura, il superamento della soglia di usura in alcuni trimestri durante il rapporto di conto corrente, deve trovare applicazione al principio sancito dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione nn.602-603 del 2013 (*), vale a dire che quando interessi corrispettivi e moratori siano da considerare usurari, essi vanno riportati entro il limite del tasso soglia in vigore, con la conseguenza che la banca non perde per i relativi trimestri il diritto agli interessi, ma deve riaccreditare la differenza tra i tassi ultralegali applicati ed i tassi soglia.
In particolare, il CTU nominato aveva rilevato l’applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia e, quindi, una ipotesi di usura sopravvenuta in cui, cioè, la valutazione di usurarietà è rapportata al momento del pagamento degli interessi o della relativa maturazione.
Nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto è, quindi, inapplicabile l’art. 1815 cc e, di conseguenza, il tasso deve essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto degli artt. 1419, comma 2, e 1339 cc.
Solo in tali ristretti limiti, l’opposizione è stata ritenuta meritevole di accoglimento, con la conseguente riduzione della somma ingiunta per effetto dell’obbligo di restituzione degli interessi oltre-soglia.
(*) Cass. Civ., sentenze nn. 602-603/2013 – Massima
Giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo, Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore alla L. n. 108 del 1996, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purchè ciò avvenga in forma scritta; l’illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell’autore del reato. Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l’automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 253/2014
Tags : 22.01.2014, capitalizzazione trimestrale, conto corrente, contratti bancari, Corte di Cassazione, dott. Alessandro Rizzieri, interessi corrispettivi, interessi moratori, riduzione al tasso soglia, sentenza n.46, sentenza n.602-603 / 2013, superamento, tasso soglia, Tribunale di Ferrara, usura bancaria