Non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge 108/96 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base suindicate disposizioni di legge.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore sicchè grava su quest’ultimo l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, con la sentenza n. 2311 del 27.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società ed i suoi fideiussori convenivano in giudizio una Banca proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto ai medesimi il pagamento di una somma di denaro a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente intrattenuto con l’Istituto creditizio, titolare della somma a debito.
In particolare, gli opponenti lamentavano, nel merito, la vessatorietà e comunque l’illegittimità, delle variazioni in peius delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto, chiedendo la rideterminazione delle stese con applicazione di condizioni più vantaggiose per gli opponenti e con decurtazione delle maggiori somme oggetto della ingiunzione di pagamento, la nullità degli interessi applicati per superamento dei limiti ex L.108/96, ed, in rito, eccepivano la carenza di legittimazione della società di gestione del credito ad agire in nome e per conto della Banca creditrice, chiedendo, pertanto, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto sui presupposti che: a) in data 9.9.2011 la Banca aveva ceduto pro soluto il credito oggetto di contestazione; b) la procura conferita dalla banca alla società di gestione del credito era anteriore a tale cessione del credito da cui derivava l’inefficacia anche della procura generale alle liti del 15.7.2010 conferita al procuratore della medesima.
Si costituiva in giudizio la banca creditrice in persona della sua mandataria contestando la fondatezza della avversa opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale ha in via preliminare rilevato l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dagli opponenti, circa l’asserita carenza di legittimazione mandataria della creditrice, spiegando che contrariamente a quanto eccepito dall’opponente il credito in questione non rientrava nella cessione del 9.9.2011 in quanto trattavi di un credito derivante da saldo passivo di conto corrente e non da finanziamento.
Nel merito, il Giudicante rassegando brevemente alcune considerazioni in ordine alla sostituzione delle posizioni processuali delle parti nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto infondata l’opposizione spiegando che mentre è incontestata dagli opponenti la fonte negoziale del credito oggetto dì ingiunzione è del tutto indimostrata la contestazione degli opponenti circa l’applicazione, nel corso dei rapporto, di oneri ed interessi non pattuiti, non contenendo la relazione peritale stragiudiziale allegata dagli stessi alcuna valutazione al riguardo ed avendo, peraltro, gli opponenti mostrato di non avere interesse a tale accertamento, rinunciando alla richiesta di CTU.
Sul punto il Giudicante ha spiegato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore sicchè grava su quest’ultimo l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
Infine, il Tribunale parimenti infondata ha ritenuto l’ulteriore doglianza circa l’usurarietà dei tassi di interesse applicati, e richiamo, sul punto, una recente sentenza della S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19-10-2017, n. 24675) pronunciatasi in materia, ha chiarito che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il Giudicante ha, infine precisato che il suindicato principio deve ritenersi applicabile anche al contratto di conto corrente in questione, posto che l’art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della Banca opposta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA BANCARIA: LA LEGGE 108/96 NON HA CARATTERE RETROATTIVO – LECITI GLI INTERESSI SUPERIORI ALLA SOGLIA
L’USURARIETÀ VA VALUTATA SOLO CON RIGUARDO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO, NON RILEVANDO LE SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione prima | 25.09.2013 | n.21885
USURA BANCARIA – USURA SOPRAVVENUTA: INAPPLICABILITÀ DELL’ART.1815 SECONDO COMMA CC
SOLO IN IPOTESI DI USURA ORIGINARIA GLI INTERESSI CONTRA LEGEM NON SONO DOVUTI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Ettore Pastore Alinante | 29.06.2012 | n.7763
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