Allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma, con la sentenza n. 11 del 03.01.2021.
La vicenda ha riguardato una correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo l’accertamento e la declaratoria della nullità parziale dei contratti con particolare riferimento alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistiche nonché la condanna di controparte alla ripetizione delle somme dalla stessa indebitamente addebitate e/o riscosse.
La convenuta ha resistito alla pretesa e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice, nonché di fideiussori della stessa, che ha chiamato in causa, al pagamento di quanto dovuto a titolo di anticipo fatture.
I terzi chiamati hanno resistito alla domanda e si sono associati alle conclusioni rassegnate dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum ha rappresentato l’infondatezza della questione della usurarietà sopravvenuta degli interessi.
Al riguardo, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
Il Tribunale ha, dunque, fatto proprio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al contratto di mutuo che può assumere una portata generale, avuto riguardo alle motivazioni ad esso sottese, ed è pertanto estensibile al contratto di conto corrente, al quale è stato già applicato in alcuni arresti della S.C..
Peraltro, pur ritenendo che l’usura genetica sia configurabile anche rispetto alle pattuizioni modificative del tasso degli interessi intervenute nel corso del rapporto, nella specie non potrebbe comunque pervenirsi a conclusioni favorevoli all’attrice, considerato che non risulta nemmeno allegato lo sforamento della soglia usuraria vigente al momento della introduzione di eventuali variazioni.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudicante ha rigettato la domanda restitutoria ed ha accolto la domanda riconvenzionale della banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA SOPRAVVENUTA: IL CONTRASTO TRA LE DIVERSE OPZIONI INTERPRETATIVE, RIMESSO ALLE SEZIONI UNITE
QUALI SONO GLI EFFETTI SUI RAPPORTI SORTI ANTE LEGEM 108/96?
Ordinanza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Acierno | 31.01.2017 | n.2484
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
USURA-INTERESSI MORATORI: i quattro principi espressi dalla Corte di Cassazione
1.Cumulo interessi e corrispettivi; 2.criterio di calcolo della soglia; 3.Riduzione ad aequitatem; 4. Clausola di salvaguardia
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. Civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’arrigo | 17.10.2019 | n.26286
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