La normativa sull’usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all’art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
Il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini, con la sentenza n.5618 del 7 giugno 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente aveva stipulato un contratto di finanziamento “Prestiti contro la cessione del quinto dello stipendio” con una società finanziaria che conveniva in giudizio al fine di accertare l’applicazione di interessi usurari.
Il Giudice onorario accoglieva la domanda attorea condannando la società finanziaria convenuta, la quale, impugnava il provvedimento sfavorevole, denunciando l’illogicità della motivazione, nella parte in cui il Giudice sosteneva correttamente che fosse il TEG e non il TAEG l’unico parametro rilevante ai fini dell’usura, ma nelle medesime conclusioni senza motivazione alcuna, procedeva alla condanna della Banca per aver applicato interessi usurari.
Sul punto il Tribunale ha osservato che il tasso strumentale all’accertamento della soglia di usura è il TEG e non il TAEG, invero quest’ultimo è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Il TEG, invece, serve a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge 108/96.
In altri termini, il Magistrato ha osservato che la normativa sull’usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all’art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG) e non il TAEG/ISC.
Nel caso di specie, la sentenza risultava viziata perché il Giudice onorario riprendeva un errore materiale ed anche giuridico effettuato dal CTP di parte appellata, che invertiva il TAEG con il TEG.
Infatti, dall’esame della produzione documentale emergeva che il tasso applicato non superava la soglia usura ed in ogni caso il Tribunale ha osservato che la parte attrice non produceva il decreto ministeriale applicabile al contratto dedotto in giudizio per cui mancava il supporto probatorio necessario a valutare il tasso soglia.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Giudice accoglie l’appello, condannando il cliente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)
NELL’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO UN SIMILE VALORE NON È NORMATO, NÉ RILEVATO.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 11.01.2018 | n.220
USURA: INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
E’ ILLOGICO IL CONFRONTO CON SOGLIE DETERMINATE IN RELAZIONE AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano | 31.10.2017 | n.1636
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO VINCOLANTI IN QUANTO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
TEGM PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE COSTITUISCE PARAMETRO DI RIFERIMENTO AI FINI VERIFICA RISPETTO TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli | 20.05.2017 | n.780
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