Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro
L’eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori consentirebbe, al più, di ritenere non dovuti questi ultimi, ma non anche gli interessi corrispettivi, dovendosi in ogni caso escludere qualsiasi possibilità di cumulo tra lue due tipologie di interessi, non desumibile da alcuna norma di legge e mai affermata dalla Corte di Cassazione, nonostante il continuo tentativo di interpretare in tal senso talune pronunce.
Ne consegue che l’esecuzione forzata deve senz’altro proseguire almeno per il recupero del capitale e degli interessi corrispettivi, ferma la possibilità di quantificare la somma effettivamente dovuta nell’eventuale giudizio di merito o anche nell’ambito della fase distributiva, qualora dovesse emergere la non debenza degli interessi moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Pres. Mennuni – Rel. Piscopo, con l’ordinanza del 7 marzo 2018.
Nel caso in esame, una banca aveva intrapreso una procedura esecutiva in forza di un contratto di mutuo, mediante il quale aveva concesso a dei mutuatari un finanziamento di Euro 600.000,00 garantito da ipoteca anche su immobili di proprietà dei terzi datori.
Gli esecutati proponevano opposizione all’esecuzione attraverso istanza di sospensione, eccependo la natura usuraria degli interessi moratori convenuti nel contratto di mutuo de quo, con conseguente conversione del contratto in mutuo gratuito, il superamento del tasso soglia nel corso dell’ammortamento, l’illegittimità della clausola “floor”.
L’istanza di sospensione all’esecuzione veniva respinta, in quanto tutti i motivi di opposizione venivano ritenuti “non assistiti da un fumus di probabile accoglimento nella fase di merito e, in ogni caso, sull’assorbente rilievo che, essendo dovuta una somma a titolo di capitale come riconosciuto anche dai debitori che hanno ammesso un residuo debito di Euro 43.596,36, quantomeno per il recupero di essa l’espropriazione doveva necessariamente proseguire”.
Gli esecutati proponevano reclamo avverso la suddetta decisione, perseverando, in particolare, sull’eccezione di compensazione con un proprio controcredito per danni di importo ben maggiore rispetto alla indicata somma di Euro 43.596,36, rimarcando, inoltre, la loro disponibilità ad offrire cauzione per tale somma considerata come ancora dovuta.
Si costituiva la banca, la quale chiedeva di respingere ancora una volta il gravame interposto dai mutuatari esecutati.
Il Giudice adito ha affermato che le questioni poste in riferimento alla clausola floor erano infondate, in quanto quest’ultima era stata regolarmente accettata dai mutuatari in atto pubblico notarile, dunque erano da considerarsi a tutti gli effetti valida, per di più incontestabile.
In merito all’eccezione di compensazione, altresì, il Tribunale ha ritenuto, atteso che il presunto credito da risarcimento del danno non era certo né liquido né tantomeno esigibile, l’inapplicabilità dell’art. 1243 cod. civ..
Orbene, in riferimento alla circostanza che i reclamanti hanno omesso di pagare le singole rate del mutuo perfino per la quota capitale delle stesse, era da ritenersi legittimo che la banca si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine chiedendo la restituzione delle rate insolute e del capitale residuo.
Il Tribunale meneghino, inoltre, ha precisato che l’eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori consentirebbe, al più, di ritenere non dovuti questi ultimi, ma non anche gli interessi corrispettivi, che nel caso di specie rientravano anche pacificamente, all’epoca della pattuizione, nei limiti delle rilevazioni ministeriali, dovendosi in ogni caso escludere qualsiasi possibilità di cumulo tra lue due tipologie di interessi, non desumibile da alcuna norma di legge e mai affermata dalla Corte di Cassazione, nonostante il continuo tentativo di interpretare in tal senso talune pronunce.
Per le suddette ragioni, il Giudice ha ritenuto necessaria la prosecuzione dell’esecuzione forzata almeno per il recupero del capitale e degli interessi corrispettivi, pertanto, ha rigettato il reclamo, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR NON È UNO STRUMENTO DERIVATO IMPLICITO
LECITA SE CONTRATTUALIZZATA IN MODO DETERMINATO, CHIARO E TRASPARENTE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi | 20.03.2018 | n.219
CLAUSOLA FLOOR: LECITA OVE CONTRATTUALIZZATA IN FORMA CHIARA E TRASPARENTE
TALE PATTUIZIONE NON INTEGRA IN ALCUN MODO UN CONTRATTO DERIVATO CD. INTEREST FLOOR
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.142
USURA: LA VERIFICA SI ESTENDE AGLI INTERESSI DI MORA MA NON COMPORTA LA GRATUITÀ TOUT COURT DEL MUTUO
L’APPROFONDIMENTO DELLA SUPREMA CORTE, TRA CONTRADDIZIONI E LACUNE ERMENEUTICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. terza civile, Pres. Frasca – Rel. Rossetti | 30.10.2018 | n.27442
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