Mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l’impiego del denaro fornito dal mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale, di predeterminazione del danno derivante dal ritardo;
In caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale;
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, con aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo;
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. CORDISCO con la sentenza n. 141 del 04.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETA agiva in giudizio contro una BANCA con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento fondiario di cui lamentava l’usurarietà degli interessi pattuiti, l’indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e dell’ISC, nonché l’effetto anatocistico causato dal piano di ammortamento alla francese.
Resisteva la BANCA che contestava l’assunto avversario.
Il Tribunale ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia secondo cui gli interessi suscettibili di usura sono sia quelli corrispettivi che moratori.
Sul punto, la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, in quanto differente è la funzione dei rispettivi interessi.
Più nello specifico, i tassi di interesse corrispettivi investono la fase fisiologica del rapporto remunerando il mutuante, mentre i tassi di mora riguardano la fase patologica dell’inadempimento e pertanto secondo un particolare orientamento giurisprudenziale rientrano nel genus della clausola penale, predeterminando il danno da ritardo.
Sul punto, l’eventuale superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori non travolge anche la legittima pattuizione di quelli corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
A tal riguardo, il Giudice si è posto un interrogativo, vale a dire se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.
Ebbene, la risposta al quesito si rinviene nelle rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D’Italia che non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, evitando un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela.
In altri termini, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario della mora è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà.
Alla luce dei principi esposti il Magistrato ha escluso che fossero convenuti interessi usurari, né era possibile giungere a diversa conclusione conteggiando il costo della penale per estinzione anticipata, la quale a sua volta non è ricompresa nel TEGM rilevato dalla Banca d’Italia, in quanto compenso meramente eventuale e accidentale della fattispecie contrattuale.
Peraltro, la SOCIETÀ attrice deduceva la differenza tra il TAN dichiarato nel contratto e quello effettivo (TAE) sostenendo, in particolare, che il TAE sarebbe sempre superiore al TAN.
Il Tribunale ha rilevato che tale deduzione era irrilevante, infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza la differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l’interesse annuale generalmente non viene pagato in un’unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infra-annuale in scadenza, precisamente la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto ma lievemente maggiore, tale maggiorazione è peraltro inclusa nel TAEG/ISC che è l’indicatore del costo complessivo annuale del credito.
Pure infondata era la censura relativa all’asserita indeterminatezza dell’ISC, poiché il TAEG/ISC è uno strumento di carattere esclusivamente informativo per cui non determina alcuna condizione direttamente applicabile al contratto e non esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Da ultimo, quanto all’assunto attoreo secondo cui nella specie vi sarebbe stato un fenomeno anatocistico a causa del piano di ammortamento cd. alla francese, il Giudice ha rilevato che il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi producano il contestato effetto anatocistico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI HANNO NATURA RISARCITORIA E NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEG
LA VERIFICA DEI TASSI EX LEGE 108/96 SI ESEGUE CON UN CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani | 14.03.2018 | n.5545
USURA: ESCLUSA SOMMATORIA INTERESSI CORRISPETTIVI CON INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
SI CUMULEREBBERO ERRONEAMENTE VOCI ETEROGENEE PER NATURA E FUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI MORATORI
LA MORA È DESTINATA A SOSTITUIRSI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo | 13.11.2017 | n.832
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