Ai fini della verifica di usurarietà oggettiva con riferimento ad un rapporto di mutuo, l’applicazione degli interessi di mora sugli interessi debitori scaduti non realizza alcuna pratica illecita né rileva ai fini dell’eventuale superamento del tasso soglia.
Posto che gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal divieto di anatocismo in virtù dell’art. 120, co. 2 TUB, tale cumulo non porta sistematicamente al travalicamento del tasso soglia, perché produce meri importi, non maggiori tassi di interessi moratori. Il tasso degli interessi moratori è e resta quello pattuito e la sua applicazione alla rata non esattamente adempiuta produce, appunto, solo un importo, una “somma”, al cui pagamento l’inadempiente sarà tenuto a titolo di mora.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi, con la sentenza n. 112 del 20 maggio 2020.
Nel caso di specie, la banca è stata convenuta in giudizio da un cliente che aveva domandato l’accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo stipulato fra le parti, deducendo l’usurarietà degli interessi di mora pattuiti e comunque applicati.
In particolare, il mutuatario aveva prospettato la doglianza in punto di usura lamentando che l’applicazione degli interessi di mora (nel conteggio del relativo tasso sulla rata comprensiva della quota interessi corrispettivi), generasse un “Tasso Effettivo di Mora (TE.MO.)”, più alto di quanto pattuito in contratto, per effetto di un supposto fenomeno di cumulo di tassi.
Il Giudice, con lineare percorso motivazionale, ha ritenuto infondata la domanda attorea, affermando che il fenomeno per cui, verificatosi l’adempimento si verifica l’applicazione degli interessi di mora su quelli debitori (corrispettivi) scaduti, non determina una “pratica illecita”.
Il Tribunale prende le mosse dalla considerazione che gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal divieto di anatocismo in virtù dell’art. 120, co. 2, TUB, il quale afferma che “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora”, e dell’art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000, ove vi sia apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi, appunto presente nel mutuo edilizio oggetto della controversia.
Così ragionando, il cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora non “porta sistematicamente al travalicamento del tasso soglia” perché produce meri importi, non maggiori “tassi” di interessi moratori. Il tasso degli interessi moratori è e resta quello pattuito e la sua applicazione alla rata non esattamente adempiuta produce, appunto, solo un importo, una “somma”, al cui pagamento l’inadempiente sarà tenuto a titolo di mora.
Per l’Organo giudicante “ritenere che l’applicazione di un tasso a una maggiore somma comporti un maggiore tasso, e non semplicemente un maggiore importo, è un evidente errore logico, espressione altresì della confusione tra usura ed anatocismo”. La prima infatti, quanto ai contratti di finanziamento, riguarda pattuizioni di tassi, e solo al momento della pattuizione, come hanno avuto modo di affermare anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675/2017. Il secondo fenomeno, invece, pattuizioni dell’oggetto dei tassi, quindi solo capitale o anche interessi.
A margine va segnalato che il cliente, nella vicenda in esame, aveva anche dedotto la nullità della “clausola di determinazione del tasso” in virtù della previsione del “derivato implicito” consistente nella clausola limitativa dell’indicizzazione in favore del solo finanziante (c.d. clausola floor).
Il Giudice – nel rigettarne le doglianze – ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale tali clausole sono pienamente valide ed efficaci, purché pattuite in modo chiaro e comprensibile. Le clausole floor rilevano sotto il profilo dell’equilibrio economico del contratto, che non è sindacabile dal giudice, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori. Anche in una prospettiva di valutazione dell’equilibrio economico del contratto, il Tribunale ha osservato che generalmente la clausola floor si accompagna alla pattuizione di un tasso di interessi inferiore rispetto a quello che viene pattuito in assenza della clausola stessa e, quindi, a una specifica controprestazione in favore del finanziato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA: ILLEGITTIMA LA SOMMATORIA TRA I CORRISPETTIVI ED IL “DIFFERENZIALE” CON I MORATORI
SI TRATTA DELLA DIFFERENZA TRA I TASSI CHE I MUTUATARI RITENGONO ELEMENTO DA AGGIUNGERE AL CORRISPETTIVO UNITAMENTE A TUTTE LE VOCI DI COSTO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti | 10.01.2020 | n.39
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEBBONO ESSERE SOMMATI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA MORA NON SI AGGIUNGE MA SI SOSTITUISCE AI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbetta | 17.07.2019 | n.2496
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