In riferimento alla verifica dell’usurarietà degli interessi moratori sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione del TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una quantificazione in termini oggettivi dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti come usurari in chiave soggettivala.
I tassi legali di mora per le transazioni commerciali, ex D.Lgs. 231/2002, risultano essere quasi sempre ultrasoglia per cui appare evidente come tale previsione normativa non è conciliabile con la tesi della sottoponibilità del tasso di mora al tasso soglia usura atteso che se così fosse vi sarebbe una irragionevole disparità tra le ipotesi in cui le parti abbiano o meno regolato contrattualmente il tasso dell’interesse di mora.
La pattuizione di interessi moratori usurari non conduce alla gratuità del contratto bensì alla sola eliminazione della possibilità di applicare gli interessi moratori, con connessa sopravvivenza di quelli compensativi, determinando quindi la riconduzione ad equità del mutuo, ragion per cui si esclude la non debenza di alcun onere sulle rate scadute impagate, restando ferma invero la debenza di quanto corrisposto durante la fase di svolgimento fisiologico del rapporto.
È da escludersi che nell’accertamento dell’usurarietà gli interessi moratori possano sommarsi a quelli convenzionali, stante l’indiscussa differenza ontologica e funzionale esistente tra gli stessi, peraltro, in considerazione del fatto che gli interessi di mora non possono considerarsi un corrispettivo del mutuo – ai sensi dell’art. 644 c.p. I c.p. – non costituendo un costo economico del finanziamento, ma destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati in caso di svolgimento fisiologico del rapporto; possono essere inclusi nella verifica della legittimità dei tassi interesse, solo ove maggiorati del dato relativo alle rilevazioni medie (TEGM) di 2,1 punti percentuali.
L’instaurazione di una causa sulla base di assunti giuridici smentiti dalla giurisprudenza di merito e consolidata da numerose pronunce delle Corti di legittimità denota la natura pretestuosa dell’azione promossa da cui emerge la temerarietà della lite, in considerazione della perdita economica e di danni a carico della parte vittoriosa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice – Dott.ssa Elena Fondrieschi con la sentenza n. 2753 del 27/09/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’usurarietà dei tassi di interesse applicati, nonché l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, invocavano la gratuità del contratto nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’Istituto creditizio.
In particolare, i mutuatari precisavano che, in virtù dell’esame peritale condotto dal tecnico incaricato dagli stessi attraverso la sommatoria tra corrispettivi e moratori, risultava che i tassi di interesse applicati ai contratti di mutuo erano superiori rispetto ai limiti usura trimestralmente rilevati per il periodo di riferimento.
Si costituiva in giudizio la Banca mutuante che contestava ogni avversaria domanda, in quanto illegittima e infondata in fatto e in diritto e rilevando in primo luogo la legittimità degli interessi applicati, l’erroneità della tesi del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini dell’accertamento dell’usurarietà degli interessi pattuiti con riferimento al contratto di mutuo, la legittimità del piano di ammortamento alla francese nonché l’insussistenza di anatocismo; ed eccependo, infine, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste da parte attrice.
Il Giudicante ai fini della valutazione dell’usurarietà degli interessi applicati nominava CTU, ed all’esito delle risultanze della perizia riteneva infondata, destituita di fondamento in quanto basata su un’operazione di calcolo errata la relativa censura precisando nel merito, che gli interesse passivi pattuiti tra le parti erano inferiori alla soglia prevista dalla Legge 108/1996 del periodo di competenza, ed anche aggiungendo al TEG puro il differenziale di mora contrattualmente previsto risultava parimenti esclusa l’usurarietà degli stessi.
Sul punto, il Tribunale ripercorrendo le varie tesi diffusesi nella giurisprudenza di merito circa la possibilità di includere gli interessi moratori nella verifica del superamento del TSU, ha bervemente affermato che: I) è da escludersi la sommatoria degli interessi moratori a quelli convenzionali, stante l’indiscussa differenza ontologica e funzionale esistente tra gli stessi, atteso che gli interessi di mora non possono considerarsi un corrispettivo del mutuo – ai sensi dell’art. 644 c.p. I c.p. – e non costituiscono un costo economico del finanziamento, essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati in caso di svolgimento fisiologico del rapporto; II) è necessaria la maggiorazione del dato relativo alle rilevazioni medie (TEGM) di 2,1 punti percentuali, al fine di includere i moratori nella verifica della legittimità dei tassi; III) la pattuizione di interessi moratori usurari non conduce all’automatica applicazione della sanzione della nullità del mutuo bensì la sua riconduzione ad equità, ferma restando la debenza di quanto corrisposto durante la fase di svolgimento fisiologico del rapporto.
In riferimento all’illegittimità del piano di ammortamento alla francese, il Giudice ha ritenuto priva di riscontro logico probatorio anche tale doglianza, rilevando la correttezza del piano di ammortamento effettivamente sottoscritto dalle parti con riferimento al mutuo, sia negli importi maturati sia nel tasso di interesse applicato, escludendo, poi, nel merito l’avvenuta capitalizzazione di interessi passivi e, per l’effetto, la presenza di anatocismo.
Sul punto il Giudice ha, peraltro, spiegato che la metodologia di calcolo del cd. “ammortamento alla francese” non si pone in alcun modo in violazione con quanto previsto dall’art. 1283 c.c., poiché gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, evidenziando come la suddetta metodologia prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, rata costante e composta di una quota di interessi e di una quota in linea capitale, calcolata pertanto, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che l’infondatezza delle domande svolte da parte attrice e l’instaurazione della causa sulla base di assunti giuridici smentiti dalla giurisprudenza di merito denotano la natura pretestuosa dell’azione promossa facendo emergere la sussistenza dei presupposti per una condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
In tal senso il Giudicante ha ritenuto che qualora il diritto di azione – difesa sono esercitati senza alcuna sensibilità per la cosa pubblica o per il funzionamento generale della giustizia, con pregiudizio per la ragionevole durata del processo, e ciò tragga origine nella condotta processuale della parte caratterizzata da dolo o colpa grave, deve ritenersi sussistente il presupposto per l’applicabilità dell’art.96 c.p.c. quale conseguenza della sicura verificazione di una perdita economica e di danni a carico della parte vittoriosa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree, con condanna atre che alle spese, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA NULLITÀ DEL TASSO DI MORA NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI LECITAMENTE PATTUITI
LA SOGLIA ANTIUSURA DEI MORATORI VA AUMENTATA DEL 2,1% RISPETTO A QUELLA CLASSICA DEGLI ONERI REMUNERATIVI
Sentenza | Tribunale di Bologna, G.I. Dott.ssa Manuela Velotti | 24.02.2016 | n.516
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SUPERIORI AL TASSO SOGLIA NON INFICIANO LA LICEITÀ DEI CORRISPETTIVI
LA VERIFICA VA AUTONOMAMENTE ESEGUITA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA SOMMARLI TRA LORO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia dott. Gianluigi MORLINI | 24.02.2015 | n.304
USURA: IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA RELATIVO AI MORATORI È IRRILEVANTE PER I CORRISPETTIVI
L’AUTONOMA NATURA E FUNZIONE ESCLUDE IL TRATTAMENTO UNITARIO DEI DUE INTERESSI
Sentenza | Tribunale Novara, Dott.ssa Simona Gambacorta | 08.10.2015 |
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