ISSN 2385-1376
Testo massima
Il tasso soglia (TEGM) dei D.M. è utilizzabile per i soli interessi corrispettivi e non anche per quelli moratori.
Pur volendo considerare gli interssi moratori ai fini dell’usura, stante la diversa natura e ratio delle due tipologie di interessi, se si ritenessero assoggettati anche gli interessi di mora al tasso soglia rilevante ai fini dell’usura, questi andrebbero confrontati con i criteri dettati dai decreti trimestrali (TEGM) con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali secondo quanto affermato dalla stessa Banca di Italia e alla luce della nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013.
La nullità che eventualmente coinvolga la pattuizione relativa agli interessi di mora non colpirebbe la clausola relativa agli interessi corrispettivi, stante i principi vigenti in materia di nullità del contratto. Invero, tenuto conto del disposto di cui all’art. 1419 cc, siccome la nullità parziale non importa, generalmente, la nullità dell’intero contrattp, l’invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che restano del tutto legittimi e comunque dovuti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Trieste, giudice dott.ssa Giulia Spadaro, con sentenza n. 695 pubblicata il 23/09/2015 nel più classico dei contenziosi bancari in tema di usura relativi ad un mutuo ipotecario.
Nel caso di specie, i coniugi mutuatari avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con la Banca per un importo di Lire 160.000.000, prevedendo il rimborso nell’arco 15 anni di tempo con un tasso di interesse corrispettivopari al 3,5%, ed un tasso di mora pari all’8,35.
Le parti si dolevano del carattere usurario dell’intero contatto, poiché per il primo semestre di riferimento il tasso soglia (tratto dal TEGM relativo al trimestre di sottoscrizione del contratto de quo) era pari al 7,38%.
In particolare deducevano l’usurarietà del rapporto sia per la semplice violazione del tasso soglia che per i soli moratori deducento, altresì, l’usurarietà sulla base della somatoria tra i tassi corrispettivi con quelli moratori. Inoltre, gli attori, sottolineavano come la valutazione in relazione al superamento del tasso soglia va effettuata in considerazione del momento in cui i tassi vengono pattuiti, e non al momento della loro corresponsione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea stabilendo che l’eventuale pattuizione di un tasso di mora oltre soglia non invalida la clausola degli interessi corrispettivi.
Invero, precisa l’adito Giudicante, la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti non essendovi elementi normativi sui quali fondare l’estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario), per cui quest’ultimo si conserva, in virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi.
La detta considerazione è coerente con l’art. 1224 cc, primo comma, laddove quest’ultimo prevede che, in mancanza di tasso di mora, si applica quello corrispettivo.
Il giudice ha poi rilevato che giammai gli interessi contrattuali corrispettivi e moratori si sommano tra loro e che la Cassazione, con la arcinota sentenza n. 350 del 2013, non ha mai affermato una simile mostruosità per cui avvalorare tale tesi sarebbe un inescusabile ignoranza del dettato normativo.
Gli ermellini infatti hanno solo stabilito che gli interessi moratori sono valutabili ai fini della legge usura, senza fornire alcun dato concreto in merito alle modalità di verifica.
Infatti il tasso soglia (TEGM) cui gli attori hanno fatto riferimento come termine di raffronto è utilizzabile per i soli interessi corrispettivi e non già anche per quelli moratori.
Ed allora il giudicante si è domandato come procere alla verifica in mancanza di un parametro oggettivo.
Il Tribuanle ha evidenziato che volendo ricercare un parametro di riferimento lo stesso potrebbe essere rinvenibile, in astratto, dal D.M. ove sono riportate le rilevazioni effettuate dalla Banca di Italia nel lontano 2002 che hanno previsto la maggiorazione del TEGM con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali .
In tale ottica poi avendo rilevato che i mutuatari non erano mai incorsi in mora il tribunale ha desistito dall’individuare un criterio in quanto non funzionale alla decisione, rigettando la domanda con una modesta condanna al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
Il dilemma degli interessi moratori è vivo ed è sempre al centro di un ampio dibattito mediatico.
Tutti impattano con il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 350/2013 ma non riescono ad effettuare un’applicazione pratica in quanto la legge usura è fondata sul confronto fra dati “omogenei” e “simmetrici“.
In tal senso, per determinare l’usurarietà o meno degli interessi mroatori, non si può utilizzare quale paramentro di riferimento quello tratto dalla rilevazione dei tassi trimestrali, applicato per gli interessi corrispettivi.
A ciò vi è da aggiungere un ulteriore considerazione, sorta all’indomani della riforma dell’art.1284, quarto comma c.c, di cui al D. Legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto il nuovo tasso d’interesse legale di mora per i crediti “litigiosi“.
Invero ciò che non tutti valutano (anzi quasi mai) è proprio la circostanza per la quale i “nuovi” interessi legali di mora (art. 1284 cc) sono, per molte categorie, superiori al tasso soglia.
Allora come può accadere che se gli interessi di mora sono pattuti in un contratto possono configurare il reato di usura (punito con la reclusione fino a 10 anni), mentre se non pattuiti la legge impone ex lege il riconoscimento a titolo risarcitorio di un interesse in misura superiore?la contraddizione in termini è di per sé evidente.
Basti rilevare che ad oggi i tassi legali di mora sono pari al 8,125% importo di gran lunga superiore alle vigenti soglie usura per i contratti di mutuo per cui il creditore che non li abbia convenuti contrattualmente ne ha diritto alla percezione dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
E evidente che gli interessi di mora GIAMMAI devono sottostare alla legge usura per la loro intrinseca natura, avendo natura risarcitoria e non potranno mai essere confrontati con il limite massimo previsto per gli interessi corrispettivi atteso che la ratio della legge usura è il confronto, come detto, tra dati omogeni per cui un diverso criterio di verifica sarebbe non solo iniquo, ma anche scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.
Per aprrofondimenti, si rinvia, tra gli altri, ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI
IN CASO DI TASSO ECCESSIVO, COME PER LE CLAUSOLE PENALI, OPERA LA RIDUZIONE GIUDIZIALE
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi | 07-05-2015
USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE
DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI
Ordinanza | Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borella | 09-01-2015
USURA: ECCO LE REGOLE CHE DISCIPLINANO L’INTERESSE DI MORA
LA VERIFICA VA EFFETTUATA SULLA SINGOLA RATA E NON SULL’INTERO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borella | 30-10-2014
Testo del provvedimento
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