ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la nota sentenza n. 350/2013, la Cassazione ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori debba essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.
La tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
A conferma della differenza ontologica e funzionale correttamente la Banca d’Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell’applicazione della L.108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora. Tuttavia, ed è questo un punto particolarmente significativo, la Banca d’Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della L.108/1996, ma ne fa oggetto di separata rilevazione.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Roma, Pres. De Michele Rel. Perna, con ordinanza del 22.06.2015.
Nel caso in esame, i debitori proponevano reclamo avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza ex art. 624 c.p.c., di sospensione dell’esecuzione intrapresa dalla Banca.
Il Collegio, con il provvedimento de quo, ha rigettato il reclamo e confermato l’ordinanza impugnata, disponendo altresì la condanna alle spese dei reclamanti e ribadendo al contempo alcuni principi ormai consolidati in materia di usura e di verifica del rispetto del tasso soglia, con specifico riguardo al divieto di sommatoria fra tasso moratorio e corrispettivo.
Invero, i reclamanti, deducendo l’applicazione di un tasso d’interesse usurario da parte della banca mutuante, contestavano il diritto stesso dell’istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, i ricorrenti riconducevano le proprie doglianze alle risultanze della consulenza di parte che, “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, procede al cumulo dei tassi pattuiti per gli interessi moratori con quello previsto in contratto per gli interessi corrispettivi“.
A fondamento di tale tesi difensiva, si richiamavano le sentenze n. 5324/2003 e n. 350/2013 della Suprema Corte, ritenendo che da tali pronunce potesse ricavarsi il principio della sommatoria degli interessi di mora ai corrispettivi, ai fini della determinazione del tasso complessivamente pattuito.
Il Tribunale, sconfessando la tesi sostenuta dai reclamanti, ha precisato che, con le richiamate pronunce, la Cassazione si sia limitata “affermare che anche gli interessi muratori debbano essere sottoposti al vaglio delle disposizioni antiusura e contenute entro le determinazioni dei tassi soglia“.
Il Collegio ha dunque chiarito che “le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 350/2013, non possono condurre alla interpretazione invocata dalla parte opponente e, quindi, alla valutazione del superamento del tasso usurario previa operazione di addizione tra il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori“.
L’ulteriore precisazione afferisce alla ragione di fondo ostativa alla predetta sommatoria, e cioè “la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi“.
Del resto, ha osservato il Tribunale, se la Banca d’Italia non ricomprende gli interessi di mora nel calcolo del TEG, provvedendo piuttosto ad una separata rilevazione, “non vi è ragione logica per sostenere l’additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora“.
In conclusione, il Collegio ha accertato “la legittimità delle clausole contrattuali che determinano gli interessi del mutuo, con conseguente sussistenza dell’inadempimento“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA
SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 23-04-2015 | n.1070
USURA: NO AL CUMULO ARITMETICO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LO SFORAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI PUÒ GENERARE SOLO USURA SOPRAVVENUTA
Ordinanza | Tribunale di Sciacca, dott. Filippo Lo Presti | 13-08-2014 | n.393
USURA BANCARIA: NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI
LA NORMATIVA ANTIUSURA FA CHIARO RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA “CORRISPETTIVA”
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. A. Mirenda | 28-04-2014
Testo del provvedimento
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