Non è condivisibile il criterio di calcolo indicato dalla Corte di Cassazione (Sez. III ordinanza n. 27442 del 30.10.2018) in quanto in contrasto con le direttive delineate dalle Sezioni Unite della medesima Corte di Cassazione, (Cass. SSUU n. 16303 del 2018) la quale, intervenendo sulla questione della verifica dell’usura in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ha affermato la necessità di utilizzare nel raffronto dati omogenei e, a tal fine, ha fatto ricorso ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d’Italia e richiamati negli stessi decreti ministeriali ratificandone la legittimità.
Volendo ricostruire in via interpretativa un tasso soglia per gli interessi moratori, tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi in ragione della cennata differenza funzionale intercorrente tra le due tipologie di interessi.
L’unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati di un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, con la sentenza n. 22880 del 28 novembre 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, una società utilizzatrice conveniva in giudizio una società gestione crediti, con la quale aveva stipulato contratti di locazione finanziaria di automezzi strumentali all’attività di impresa, denunciando la pattuizione di condizioni usurarie in relazione agli interessi di moda così come pattuiti da soli o sommati a quelli corrispettivi, al fine di ottenere la gratuità, ai sensi dell’art. 1815 c.c., dei contratti impugnati e la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.
Si è costituita in giudizio la società finanziaria per la gestione dei crediti, la quale contestava tutte le pretese avversarie chiedendone il rigetto con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Il Giudice adito ha ritenuto doveroso premettere che nell’ambito del leasing, i cosiddetti “interessi corrispettivi” (o “interessi di leasing“), non sono interessi in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene tanto che sono inglobati nei canoni periodici e non per la messa a disposizione di un capitale.
Invero, gli interessi c.d. di leasing, non sono altro che il margine di guadagno che il lessor si propone di ritrarre dall’operazione di acquisto ed dall’eventuale alienazione del bene e non possono pertanto sottostare al regime di cui all’art. 1815 c.c. che, invero, riguarda gli interessi in senso proprio.
A seguito della anzidetta premessa l’organo giudicante ha affermato che la disciplina applicabile agli interessi corrispettivi è diversa da quella dei moratori, in quanto quest’ultimi, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall’art. 1224, c.1 c.c.
Orbene, anche a voler sostenere che gli interessi di mora non possano essere sottratti alla disciplina sull’usura si ritiene che il tasso di mora non debba essere confrontato con il medesimo tasso soglia che costituisce termine di paragone per i tassi di interesse corrispettivi.
L’adito Tribunale ha ritenuto come unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori quello dato dai risultati di un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi.
Tale maggiorazione è menzionata anche nei decreti ministeriali, laddove è testualmente previsto che “i tassi effettivi globali … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e che “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Dunque, ai fini del verificarsi dell’usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà.
In merito, il Giudice ha precisato che non ignorava la recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III ordinanza n. 27442 del 30.10.2018) che, nell’affermare il principio di diritto, secondo cui anche agli interessi moratori si applica la disciplina sull’usura di cui all’art. 2 della legge n. 108/1996, ha ritenuto – sia pure incidentalmente – illegittima, in assenza di una qualsiasi norma di legge, la determinazione di un tasso di “mora-soglia” ottenuto incrementando di qualche punto percentuale il tasso soglia.
Contrariamente, il giudicante ha, invece, aderito all’orientamento delle Sezioni Unite della medesima Corte di Cassazione, la quale, intervenendo sulla questione della verifica dell’usura in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ha affermato la necessità di utilizzare nel raffronto dati omogenei e, a tal fine, ha fatto ricorso ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d’Italia e richiamati negli stessi decreti ministeriali ratificandone la legittimità (Cass. SSUU n. 16303 del 2018).
Per le suddette ragioni il Giudice ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
È POSSIBILE CALCOLARE GLI INTERESSI MORATORI CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, RAFFRONTANDO DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
USURA: IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA GLI INTERESSI MORATORI SONO AUMENTATI DI 2,1 PUNTI
LA RATIO LEGIS 108/96 IMPONE DI EVITARE IL CONFRONTO TRA TASSI DISOMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Dott. Daniele Sodani | 20.07.2017 | n.295
USURA: È IMPROPRIO CONFRONTARE GLI INTERESSI MORATORI CON IL TASSO SOGLIA DEI CORRISPETTIVI
PER GLI INTERESSI DI MORA OCCORRE OPERARE UNA MAGGIORAZIONE DEI T.E.G.M. DI 2,1%
Sentenza | Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino | 20.04.2017 | n.94
USURA: CORRISPETTIVI SEMPRE DOVUTI IN IPOTESI DI SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA PER I INTERESSI MORATORI
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO MAGGIORAZIONE TEGM DEI CORRISPETTIVI DI 2,1%
Sentenza | Tribunale di Chieti, Dott. Federico Ria | 19.04.2017 | n.281
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