La tesi secondo cui i due tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, possano sommarsi è errata da ogni punto di vista, come ormai assunto unanimemente da giurisprudenza di merito e di legittimità e ciò in quanto la funzione dei tassi è del tutto differente: il primo corrisponde al corrispettivo che la banca pretende per il finanziamento e il secondo al risarcimento che la banca pretende a fronte dell’inadempimento del contraente stesso e quindi attiene unicamente alla fase è patologica del contratto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Maria Concetta Elda Caprino, con la sentenza n. 1950 del 14.07.2017.
Nella fattispecie in disamina dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante deducendo l’applicazione di interessi usurari in conseguenza della sommatoria dei tassi complessivamente applicati al rapporto, chiedendo di accertarsi, per l’effetto, la gratuità del mutuo.
Si costituiva la convenuta Banca contestando ogni avversa domanda e chiedendone il rigetto.
In merito il Giudice osservava che, come ormai assunto unanimemente da giurisprudenza di merito e di legittimità, la tesi secondo cui i due tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, possano sommarsi non può essere condivisa, e tanto in considerazione della diversità funzionale dei due tassi, costituendo il primo la remunerazione che la Banca pretende per il finanziamento ed il secondo, al contrario, il risarcimento che la banca pretende a fronte dell’inadempimento del contraente stesso.
Tale differenza funzionale rende palese che l’applicazione degli interessi di mora attiene unicamente la fase patologica del contratto, di talchè non può essere condivisibile la tesi secondo la quale sia la somma dei due a tassi a caratterizzare, globalmente, il contratto.
Tale impostazione, a parere del giudicante, non risulta peraltro smentita da quanto stabilito dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 – il quale prevede che gli interessi moratori si applicano sull’intera rata che sia rimasta impagata alla scadenza, e che nell’ambito della rata del mutuo vi sia computato una parte di capitale e una parte di interessi corrispettivi – ciò in quanto anche laddove il tasso di mora non sostituisca del tutto anche l’interesse corrispettivo occorre, per giungere alla verifica dell’applicazione di un tasso usurario occorrerebbe scomporre l’importo di tutte le rate impagate sulle quali viene applicata la mora, per poi distinguere la quota relativa al capitale residuo ancora da quella collegata agli interessi corrispettivi, potendosi in astratto verificare solo relativamente a quest’ultimo segmento il superamento del tasso usurario, il che rende evidente che una sommatoria di interessi teoricamente usuraria non potrebbe, neppure in linea teorica, prodursi.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale si è dunque pronunciato per il rigetto integrale della domanda attorea, condannando i mutuatari al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NON VANNO SOMMATI
IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI GIÀ MATURATI È PIENAMENTE LEGITTIMA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano | 23.05.2017 | n.2195
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LA TESI DEL “CUMULO” CONDURREBBE ALL’ABNORME RISULTATO DI CONFIGURARE IL REATO IN DIFETTO DI NORMA INCRIMINATRICE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 07.03.2017 | n.1139
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
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