Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della L. 108/1996, come di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa dei mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, sono da considerarsi nulle esclusivamente le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale per il periodo precedente al 2000, posto che la detta pronuncia ha dichiarato costituzionalmente illegittimo unicamente l’art. 25, comma terzo del D.Lgs n. 342/1999, il quale aveva fatta salva la validità e l’efficacia –fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
La pronuncia non si riferisce al meccanismo di adeguamento previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha espressamente sancito all’art. 7 la possibilità di conformare alla nuova normativa i contratti preesistenti entro il 30/6/00, con produzione dei relativi effetti a decorrere dai successivo 1° luglio.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Est. Santilli con la sentenza n. 173 del 18.01.2018.
Nella fattispecie in disamina un correntista proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena per aver il Giudice omesso l’accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento a rapporti di conto corrente, accessori rispetto al principale, in relazione al quale l’accertamento era stato validamente condotto.
Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto contestando in toto le avverse deduzioni.
In particolare, l’appellante denunciava l’error in iudicando del Tribunale per aver dichiarato legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul rapporto principale a partire dal 01/07/2000, per aver erroneamente ritenuto valido il procedimento di adeguamento previsto dall’ art. 7 della circolare CIRC del 2000.
Sul punto il Collegio ha confermato l’argomentazione del primo Giudice rilevando che, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 25, comma terzo del D.Lgs n. 342/1999, nell’ipotesi in cui la Banca abbia correttamente provveduto all’adeguamento previsto dall’ art 7 della Delibera CICR 2000, devono da considerarsi nulle esclusivamente le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale per il periodo precedente al luglio 2000, posto che la validità di tale meccanismo non è stata compromessa dalla statuizione della Corte.
Ancora, con ulteriore motivo di appello, il cliente lamentava che erroneamente il Tribunale non aveva accertato eventuali tassi usurari applicati dalla banca escludendo la cd “usura sopravvenuta”.
Sul punto la Corte ha osservato che il Giudice territoriale aveva correttamente rigettato la domanda in quanto i rapporti negoziali tra le parti vennero stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996, e che, come confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 24675/2017, il superamento del tasso soglia sopravvenuto dopo la stipulazione del contratto e l’entrata in vigore della L. 108/1996, non poteva determinare la configurazione del reato di usura, né l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 1815, 2° comma c.c..
Sulla scorta di tali rilievi il Collegio si è pronunciato per il rigetto dell’appello e per l’integrale conferma della sentenza impugnata, condannando il correntista alla rifusione delle spese di lite ed alla sanzione accessoria del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 c, 1 quater T.U. 115/2002.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA BANCARIA: ALL’USURA SOPRAVVENUTA NON SI APPLICA L’ART. 1815, SECONDO COMMA, C.C.
NEL CONTRATTO DI MUTUO SONO DOVUTI GLI INTERESSI SOLO PER LA PARTE CHE NON ECCEDE IL TASSO SOGLIA ANTI USURA
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Martino Casavola | 25-06-2013 | n.1359
USURA BANCARIA: LECITI GLI INTERESSI INCASSATI OLTRE-SOGLIA, PER RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA L.108/1996
LA NORMATIVA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA ESCLUDE OGNI DUBBIO SULL’INCONFIGURABILITÀ DELL’USURA SOPRAVVENUTA
Sentenza | Corte d’Appello di Potenza, Pres. Ettore Nesti, cons. rel. Rocco Pavese | 23-06-2013
USURA: PER IL CONFIGURARSI DEL REATO RILEVA SOLO IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
IL GIUDICE, NEL MOTIVARE LA SENTENZA DI CONDANNA, DEVE SPECIFICAMENTE INDICARE IL TASSO SOGLIA DI RIFERIMENTO
Sentenza | Cassazione penale, Sezione quinta | 20-02-2013 | n.8353
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