ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnala dall’Avv. Fabrizia Speranza del Foro di Napoli
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
L’ipotetica nullità che eventualmente coinvolga la pattuizione relativa agli interessi di mora non colpisce la clausola relativa agli interessi corrispettivi, stante i principi vigenti in materia di nullità del contratto, i quali restano del tutto legittimi e dovuti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Nola, dott. Fabio Mazzei, con l’ordinanza del 23 marzo 2016, pronunciatosi su di un caso in materia di usura.
Nella fattispecie, i mutuatari proponevano ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale adìto, previo accertamento della usurarietà del tasso pattuito nel contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca, di accertare l’invalidità di tale pattuizione e la conseguente non debenza degli interessi ex articolo 1815 c.c., con condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso e declaratoria della gratuità del mutuo;
Parte ricorrente, in particolare, incentrava la sua contestazione su di una pretesa sommatoria, al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi, del tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziava come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.
Il Giudice, richiamando la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito, ha ritenuto che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori vada scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “NON TASSO” od un “TASSO CREATIVO”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Ha, altresì, rimarcato la differente natura e funzione tra le due tipologie di interesse, la quale comporta che, a fronte del ritardo nell’adempimento, i tassi di mora vadano a sostituirsi a quelli corrispettivi e non ad aggiungersi, cosicché non può verificarsi un problema di cumulo tra le due voci.
Nel caso di specie, d’altronde, i ricorrenti avevano chiesto la restituzione degli interessi corrispettivi e non di quelli moratori, riconoscendo implicitamente di non avere corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora, e senza allegare e provare i modi, i tempi e la misura del -presunto – superamento del tasso soglia.
Il Tribunale ha ritenuto che è onere della parte che allega l’esistenza dell’usura di allegare e provare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia per cui nel caso di specie alcuna prova è stata fornita né in merito ai pagamenti né il loro ritardo nonché l’applicazione dei relativi interessi.
Sulla base di tali considerazioni, ha pertanto, ai sensi degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., rigettato le domande proposte dai ricorrenti con condanna degli stessi alla refusione, in favore della resistente, delle spese e competenze del procedimento sommario di cognizione, oltre accessori come per legge e spese generali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle seguenti pronunce pubblicate in Rivista:
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24-09-2015 | n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo.html
USURA: PRIVA DI FONDAMENTO LA TESI DEL CUMULO DEI TASSI
L’AMBITO OGGETTIVO DEGLI ARTT. 644 CP E 1815 CC È CIRCOSCRITTO AI SOLI INTERESSI REMUNERATIVI
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 12-09-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 183/2016