È inammissibile la sommatoria tra interesse moratori e corrispettivi stante la diversità ontologica degli stessi, ed atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.
È’ valida la clausola di salvaguardia predisposta dalla Banca nella stipula di un contratto di mutuo al fine di adeguare quest’ultimo al dispositivo normativo ex art. 1344 c.c. e non per aggirarlo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro, con la sentenza n. 494 del 21.03.2017.
Nella fattispecie in esame, dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca e chiedevano che venisse dichiarata l’usurarietà del tasso di mora applicato in virtù della stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, oggetto di cessione pro soluto, e per l’effetto che venisse accertata l’inesistenza della causa debendi per gli importi derivanti dalla stessa stipula.
Parte attrice, nello specifico, asseriva che dalla sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori risultasse superato il tasso soglia usura.
Il Tribunale, ha ritenuto, in merito al criterio del calcolo adoperato per la verifica del TSU, inammissibile il cumulo fra interessi moratori e corrispettivi, stante la diversità ontologica e l’alternatività degli stessi, ed inoltre, che, pur volendo considerare parzialmente fondate le contestazioni degli attori relativamente al superamento in esame, ha ritenuto necessario dare rilievo alla clausola di salvaguardia applicata dalla Banca convenuta, volta a calmierare il saggio entro il limite del tasso soglia.
Inoltre, discostandosi da un importante obiter dictum della Suprema Corte, in riferimento all’asserita nullità della clausola di salvaguardia quale espediente teso ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, il giudicante ha deciso di escludersene la nullità, in ragione delle numerose applicazioni della stessa da parte della Banca anche in ulteriori contratti di mutuo, e laddove risulta che la stessa sia stata disposta per adeguarsi al impianto normativo e non per aggirarlo.
Tanto premesso, il giudicante rigettava nel merito le domande sollevate dall’attrice e poneva, altresì, a carico della stessa il pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in Rivista:
USURA LEASING: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IMPEDISCE LO SFORAMENTO
UN ALTRO CATEGORICO “NO” ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola | 21-10-2015
USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA
LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO
Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14-03-2015
USURA: ESCLUSA SE IL CONTRATTO PREVEDE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
GLI INTERESSI IN CONCRETO APPLICATI NON POTRANNO MAI SUPERARE IL TASSO SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, dott.ssa Piccolomini | 18-02-2015
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