Segnalata dall’Avv. Aldo Bissi del Foro di Milano
Ogni verifica di usura va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d’Italia pro-tempore vigenti, e ciò per l’assorbente considerazione che, alla luce di questi stessi criteri Banca d’Italia (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt. 2 L.108/96 e 2bis D.L. 185/08), rileva il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia; criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d’Italia per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell’addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente.
L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ovvero il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia; va accertato in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Laura Cosentini, con la sentenza del 14.07.2016.
E’ accaduto che una società correntista ed un fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore della Banca, in cui deducevano, tra l’altro, in relazione al contratto di conto corrente stipulato con l’Istituto di credito: l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi operata in violazione del disposto di cui all’art. 120 T.U.B. e della delibera CICR 09.02.2000, l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto in mancanza di puntuale pattuizione, l’illegittima applicazione di tassi di interessi usurari, l’illegittima revoca degli affidamenti concessi all’opponente in assenza di valida motivazione giustificatrice, l’illegittima segnalazione a sofferenza della società attrice presso la Centrale Rischi. Chiedevano, quindi, la revoca del provvedimento opposto con rideterminazione del saldo corretto del conto, restituzione delle somme indebitamente riscosse, risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta della Banca e cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni del fideiussore.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, il rigetto dell’istanza di sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e la conferma del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Milano, in primo luogo, dichiarava infondate le doglianze di parte attrice in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, rilevando la presenza nel contratto di puntuale pattuizione, specificamente approvata dal correntista, con la quale si prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi, con identica periodicità ed a condizioni di pariteticità tra le parti, nel pieno rispetto del dettato normativo di cui all’art. 120 T.U.B. e della delibera CICR 09.02.2000.
In secondo luogo, sottolineava la piena legittimità della clausola avente ad oggetto la previsione della commissione di massimo scoperto, evidenziandone la natura di corrispettivo convenuto tra le parti per il servizio reso dalla Banca di messa a disposizione di fondi in favore del correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.
In ordine alla dedotta applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari, evidenziava che le eccezioni di parte attrice in punto di usura erano basate su un calcolo del TEG errato, operato utilizzando una formula non coerente con quella prevista dalle istruzioni della Banca d’Italia. Sul punto il Giudice Milanese, prendendo spunto proprio dalla recente sentenza della corte di Cassazione n. 12965/2016, ha evidenziato che ogni verifica in merito al rispetto del tasso soglia va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle istruzioni Banca d’Italia pro-tempore vigenti, in considerazione del fatto che, proprio alla luce di questi stessi criteri, l’Organo di vigilanza rileva il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in riferimento al quale è calcolato il tasso soglia.
Per quanto riguarda il diniego operato dalla Banca di erogare nuovo credito alla società attrice attraverso il rinnovo della concessa apertura di credito o l’erogazione di un finanziamento a medio lungo termine, non individuava profili di illegittimità nella condotta del convenuto Istituto richiamando, in proposito, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, “perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, a fronte di un recesso dalle trattative, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificalo motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto”.
In particolare, sottolineava il Giudice, dallo scambio epistolare avvenuto tra il legale rappresentante della società attrice e la Banca, parzialmente versato in atti, non poteva desumersi la presenza di elementi idonei a comprovare il raggiungimento di un livello delle trattative tale da ingenerare nell’amministratore della società correntista un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Il Tribunale lombardo, inoltre, escludeva l’illegittimità della segnalazione della società correntista presso la Centrale Rischi operata dalla convenuta, premesso che tanto nel caso della richiesta di cancellazione, quanto nella domanda di risarcimento danni, è onere di parte attrice fornire la prova della sussistenza del danno lamentato e, soprattutto, dell’illegittimità della condotta della Banca, alla luce del fatto che la segnalazione era avvenuta solo dopo che la correntista, a fronte di un saldo debitorio crescente e della perdurante incapacità di ridurlo, sia pure parzialmente, si era venuta a trovare in condizioni di acclarata e non transitoria difficoltà finanziaria.
Infine, in merito alle doglianze di parte attrice relative alla presunta illegittimità della iscrizione di ipoteca giudiziale su beni costituiti in fondo patrimoniale dal fideiussore, il Giudice osservava che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, quanto nella relazione esistente tra il fatto generatore ed i bisogni della famiglia: in altri termini, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche quei debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi, qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di quegli stessi bisogni.
Per le ragioni suesposte, il Tribunale rigettava domanda in ordine ai profili esaminati in questa sede, condannando gli attori al pagamento della spese di lite, con riconoscimento degli interessi legali, ex art.1224 c.c. dalla data della chiusura del conto corrente al saldo.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: ANCHE PER LA CASSAZIONE LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 31 DICEMBRE 2009
IL CONFRONTO DEVE AVVENIRE TRA “ELEMENTI OMOGENEI DELLA REMUNERAZIONE BANCARIA”
Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
USURA: LA C.M.S. ESCLUSA DAL CALCOLO AI FINI DEL TASSO-SOGLIA PER I CONTRATTI ANTE 2010
NESSUN COMPORTAMENTO ILLECITO DA ADDURRE ALLA BANCA
Tribunale L’Aquila, dott. Ciro Riviezzo | Sentenza 03-03-2016 n. 208
FONDO PATRIMONIALE: AGGREDIBILE ANCHE PER DEBITI CONTRATTI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
PUÒ ISCRIVERSI IPOTECA SU BENI DEL FONDO ALLE STESSE CONDIZIONI PER LE QUALI È POSSIBILE L’ESECUZIONE EX ART. 170 C.C.
Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala – Rel. Perrino 24-02-2015 n.3738
FONDO PATRIMONIALE – QUATTRO CONDIZIONI PER L’OPPONIBILITA’ AL CREDITORE PIGNORANTE
L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art.170 cc grava sul debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni
Sentenza Cassazione civile sezione terza 19-02-2013 n.4011
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno