Segnalata dall’Avv. Antonio Maxia del Foro di Cagliari
Il T.E.G.M. deve intendersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dall’art. 2, comma l, L. 7.3.1996, n. 108), e quindi comprensivo anche della commissione di massimo scoperto, da ricomprendersi nella formula sotto la voce “ONERI SU BASE ANNUA”.
Il rapporto di conto corrente stipulato con un consumatore rientra sempre nella categoria delle “aperture di credito in conto corrente” e non nella categoria dei c.d. “clienti al dettaglio”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino, con l’ordinanza del 27.05.2016, nel pronunciarsi sull’istanza promossa da un correntista volta ad utilizzare una formula di matematica finanziaria, da applicare nel calcolo del TEGM, diversa rispetto a quella indicata dalla Banca d’Italia.
Il giudice adito ha dichiarato infondata la richiesta attorea, ritenendo che fin dall’origine del rapporto contrattuale il T.E.G.M. dovesse intendersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dall’art. 2, comma l, L. 7.3.1996, n. 108), e quindi comprensivo anche della commissione di massimo scoperto, da ricomprendersi nella formula sotto la voce “ONERI SU BASE ANNUA”.
Ad avviso del Giudice, infatti, si tratterebbe della formula adottata dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi della Banca d’Italia, di cui all’aggiornamento dell’agosto 2009 applicabile alla Cat. 1, delle “Aperture di credito in conto corrente”, alla cui stregua sarebbero inclusi nel calcolo del TEG anche “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”.
Il Tribunale di Cagliari ha innanzitutto chiarito che il rapporto di conto corrente in contestazione rientrava nella categoria delle aperture di credito in conto corrente e non in quella dei c.d. clienti al dettaglio, da equipararsi ai consumatori, come confermato dalla natura del contratto (un ordinario conto corrente di corrispondenza affidato).
Infine, ha osservato che la formula di matematica finanziaria, la cui adozione era stata invocata da parte attrice, non comprendeva, al denominatore, il c.d. “accordato”, in deroga rispetto alla ragionevole scelta, compiuta dalla Banca d’Italia, di rapportare, viceversa, detti oneri all’importo del fido accordato, ovverosia alla somma che la banca mette comunque a disposizione del cliente (indipendentemente dalla scelta discrezionale del correntista di utilizzarlo o meno).
Per le ragioni suindicate, il Tribunale ha rigettato l’istanza, confermando la precedente ordinanza.
IL COMMENTO
Il Tribunale confonde il sistema dell’usura, ritenendo erroneamente che sia stata la Banca d’Italia e non il legislatore a dettare le regole in ordine all’individuazione della formula da adottare nel calcolo dei Tassi effettivi globali medi (TEGM).
Invero, la legge 2 del 2009 con l’art. 2 bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari) ha statuito al comma che: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Con la suindicata disposizione il legislatore (e non la Banca d‘Italia) ha introdotto un nuovo sistema di rilevazione “all inclusive” del calcolo del TEGM, chiarendo che il sistema di calcolo del TEGM invalso precedentemente presso la Banca d’Italia, caratterizzato dalla esclusione della CMS dal calcolo degli interessi, fosse da considerarsi valido fino al momento dell’introduzione di una nuova metodica di rilevazione.
La legge 2 del 2009, quale legge dello Stato in senso formale, dotata di pari dignità rispetto alla legge sull’usura ha dettato, quindi, una specifica disciplina transitoria in materia e deve essere coordinata con la legge 108/1996, non ponendosi in alcun modo in contrasto con essa.
Successivamente alla legge 2 del 2009, la Banca d’Italia, in ottemperanza al precetto primario, ha modificato la formula di rilevazione del TEGM con istruzioni emanate nell’agosto 2009: la prima rilevazione è avvenuta nell’ultimo trimestre del 2009 (ottobre-dicembre 2009) e la norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2010.
Il sistema così ricostruito è stato oggetto di approfondimento con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Raimondo Mesiano, del 12 gennaio 2016, che ha sancito i seguenti principi:
In materia di usura oggettiva, per espressa previsione di legge la commissione di massimo scoperto non entra nel computo del TEGM per il periodo ante 2010, per cui non rileva ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia.
Invero, la legge n. 2 del 2009, la quale è una legge dello Stato in senso formale ed ha quindi pari dignità rispetto alla legge sull’usura, nel prevedere un nuovo sistema di rilevazione “all inclusive”, ha espressamente stabilito che il sistema di calcolo del TEGM invalso precedentemente presso la Banca d’Italia, che era caratterizzato dalla esclusione della CMS dal calcolo degli interessi, sia considerato valido fino a tutto il 31.12.2009.
La Corte d’Appello di Milano ha specificato che la legge sull’usura si fonda sul confronto tra dati omogenei e non su “TASSI CREATIVI” o “non TASSI” e che, dunque, il tasso antiusura va verificato alla luce delle istruzioni poste alla base del rilevamento del TEGM, contenute nei decreti ministeriali (DM) e composte di tre parti: il decreto, l’allegato A) e la nota metodologica esplicativa di rilevazione.
I singoli decreti ministeriali contengono le norme tecniche di dettaglio finalizzate all’attuazione della legge antiusura ed all’elaborazione dei criteri di calcolo dei tassi effettivi globali medi (TEGM) sulla base della media dei tassi applicati dai singoli intermediari finanziari.
Per altri precedenti:
USURA: LA C.M.S. ESCLUSA DAL CALCOLO AI FINI DEL TASSO-SOGLIA PER I CONTRATTI ANTE 2010
NESSUN COMPORTAMENTO ILLECITO DA ADDURRE ALLA BANCA
Tribunale L’Aquila, dott. Ciro Riviezzo | Sentenza 03-03-2016 n. 208
USURA: PER IL CALCOLO DEL TEG, LA CMS SI APPLICA SOLO POST 01.01.2010
Tribunale Modena, Dott. Paolo Siracusano | Sentenza | 03-02-2016 | n.250
USURA: LA VERIFICA SI FONDA SU DATI OMOGENEI
LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLA CMS PER I RAPPORTI ANTE 2010
Tribunale Monza, dott. Carlo Albanese | Sentenza | 02-12-2015
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-verifica-si-fonda-su-dati-omogenei.html
REATO DI USURA: LA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL TEG APPLICATA DA BANCA D’ITALIA È VINCOLANTE
CMS IRRILEVANTE FINO AL 1.01.2010. ASSOLTI TRE FUNZIONARI DI BANCA
Sentenza Tribunale di Varese, Pres. Anna Azzena, 10-04-2015 n.194
USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
Sentenza Tribunale di Milano, Dott.ssa Laura Cosentini, 19-03-2015, n. 3586 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-verifica-va-condotta-secondo-le-direttive-di-bankitalia.html
USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA
UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTAZIONE RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE
Sentenza Tribunale di Milano, Dott. F. Ferrari, 23-12-2014 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-inattendibili-formule-di-calcolo-diverseda-quella-di-bankitalia.html
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