L’istituto di credito che non assume nei confronti del cliente la veste di “prestatore di servizi di pagamento” ma riveste il ruolo di “collocatore” non può essere destinatario delle richieste attoree in quanto non soggetto agli obblighi posti a carico di tale prestatore dal d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento.
Va valutato l’assetto negoziale vigente tra il titolare dello strumento, l’intermediario emittente e l’intermediario collocatore al fine di stabilirne l’eventuale unitarietà o, viceversa, la strutturale e funzionale articolazione separata.
Questo il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Ravenna, Giudice Marcella Ricci, con la sentenza n. 201 del 21 marzo 2022.
Accadeva che una società titolare di carta di credito citava in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme addebitategli in conseguenza dell’illecita disposizione di due pagamenti nell’occasione di un viaggio in Kenia.
L’attore sosteneva di aver lasciato la carta di credito all’interno della cassaforte dell’hotel e di aver ricevuto due SMS da parte della banca che segnalavano l’addebito di due pagamenti avvenuti senza la sua preventiva autorizzazione; pertanto adiva l’autorità giudiziaria onde ottenere il rimborso delle somme.
Si costituiva la banca che faceva rilevare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la Banca era solo “collocatore” del servizio e non “prestatore di servizi di pagamento” per cui ne discendeva che l’unica responsabile nei confronti del cliente doveva essere la banca emittente della carta e ciò in ragione di quanto previsto nel d.lgs 11/2011 in materia di servizi di pagamento.
Il Giudice di Pace, in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rigettava la domanda con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite.
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