L’indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991 (ora previsto dall’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007), indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.
L’utilizzazione di una carta “bancomat”, di provenienza furtiva, da parte di chi non sia in possesso del codice PIN, realizzata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, è tale da esaurire l’attitudine lesiva dei beni giuridici dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica, ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di utilizzazione indebita di carta abilitante al prelievo di denaro contante.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Vessichelli – Rel Scordamaglia con la sentenza n. 17923 del 20.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata TIZIO utilizzava una carta bancomat che aveva rubato a CAIA digitando, presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, sequenze numeriche causali.
Successivamente, TIZIO veniva rinviato a giudizio e condannato in primo grado per il delitto continuato di furto aggravato e di utilizzazione indebita di un bancomat, che la Corte d’appello riqualificava nella forma tentata, e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta all’imputato, confermando nel resto la sentenza appellata.
Ricorrevano per Cassazione il Procuratore generale distrettuale e l’imputato.
Di particolare rilevanza era la censura articolata dalla parte pubblica che sosteneva che il Giudice d’appello avesse errato nel qualificare l’utilizzazione indebita come delitto tentato, in quanto, secondo il diritto vivente, ai fini della consumazione del delitto de quo è sufficiente una qualsivoglia modalità di utilizzazione della carta “bancomat”, a prescindere dall’effettivo conseguimento del denaro.
A tal riguardo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991 (ora previsto dall’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007) indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.
Più nel dettaglio, l’utilizzo indebito di una carta bancomat costituisce un reato di pericolo, in cui l’esigenza di anticipare la soglia di punibilità si giustifica nella particolare rilevanza del bene giuridico tutelato di matrice collettivo-pubblicistica, vale a dire l’ordine pubblico economico e la fede pubblica.
Inoltre, la Corte ha affermato che quandanche la carta venisse bloccata dal titolare non vi sarebbero revoche in dubbio sulla consumazione del reato, essendo sufficiente il previo possesso della carta e l’uso illegittimo da parte del non titolare, al fine di realizzare un profitto, a prescindere dal suo conseguimento, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa.
Tanto è vero che il conseguimento dell’ingiusto profitto e correlativo danno rileverebbero solo sotto il profilo della dosimetria della pena.
Alla luce dei parametri ermeneutici evocati, il Collegio ha concluso enunciando il principio di diritto in forza del quale il delitto di cui all’art. 55, comma 9, prima parte, d.lgs. n. 231/2007 si perfeziona per effetto del solo concreto uso illegittimo delle carte di credito o di pagamento o degli altri documenti equiparati.
Nel caso di specie, l’imputato utilizzava una carta “bancomat”, di provenienza furtiva, di cui non possedeva il codice PIN, infatti, digitava delle sequenze numeriche casuali presso uno sportello di prelievo automatico, esaurendo in tal modo l’attitudine lesiva dei beni giuridici tutelati.
Tale condotta è stata ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di utilizzazione indebita di carta abilitante al prelievo di denaro contante.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, previa qualificazione del reato de quo come consumato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame, sul detto punto alla Corte di appello, nonché ha rigettato il ricorso dell’imputato con condanna alle spese di lite.
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