ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 117 del Testo unico bancario, nel disciplinare i requisiti di forma dei contratti, prevede al primo comma che questi ultimi “sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti“, proseguendo al comma terzo che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo“. Ma cosa avviene se tali contratti, predisposti su moduli della banca, non vengono sottoscritti anche da parte della banca stessa, in persona del funzionario che la rappresenta?
In una gran parte dei giudizi intentati dai clienti, si è tentato di far valere la nullità di cui sopra, al fine di ottenere la decurtazione e/o la restituzione delle competenze addebitate al cliente in esecuzione di quel contratto. Ma i Tribunali italiani hanno nettamente respinto tale tesi, affermando che, ove il contratto sia stato predisposto dalla banca mediante la propria modulistica, l’unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, ove seguita dall’esecuzione del rapporto. La mancanza della sottoscrizione da parte della banca, dunque, non inficia la validità del contratto, atteso che la normativa di cui all’art. 117 del TUB si intende posta a “protezione” del cliente e le relative formalità devono ritenersi rispettate se il contratto è sottoscritto solo da quest’ultimo.
Tale considerazione non costituisce affatto una deroga alle ordinarie regole civilistiche in materia di conclusione del contratto, atteso che il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene mediante la manifestazione, da parte della banca, della volontà di dar corso a quelle pattuizioni sottoscritte dal cliente, tramite manifestazioni di volontà esternate, ad esempio, nel corso del rapporto di conto corrente, attraverso la comunicazione degli estratti conto, fino alla produzione in giudizio del contratto stesso, che equivale a sottoscrizione.
Quella forma scritta che sembra posta “ad substantiam” integra, in realtà, un’ipotesi di nullità c.d. di protezione che, in quanto tale, può essere fatta valere solo dal cliente qualora a mancare sia la propria sottoscrizione.
Sul sito www.expartecreditoris.it, dedicato a supportare le esigenze dei creditori e a fornire un approfondimento sulla gestione del contenzioso bancario, è disponibile un’ampia rassegna giurisprudenziale sul tema, a conferma dei principi appena espressi (cfr. box sotto).
Contratti non sottoscritti dalla banca: rassegna giurisprudenziale
In allegato, l’articolo a firma dell’Avv. Antonio De Simone, Direttore Responsabile di Ex Parte Creditoris
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 408/2015