In materia di intermediazione in valori mobiliari, nel caso in cui il rapporto intercorrente tra Istituto finanziatore ed investitore non abbia ad oggetto la gestione del patrimonio mobiliare, bensì la mera custodia e amministrazione dei titoli acquistati, non può affermarsi la violazione della Banca degli obblighi informativi, allorché il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la Banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio; un’ estensione di tali obblighi informativi, ricorre solo nella diversa ipotesi di erogazione di servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Antonello Amodeo con la sentenza n. 2137 del 20.12.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un investitore conveniva in giudizio una Banca, premettendo di aver investito in titoli azionari e polizze assicurative di natura azionaria ad elevato rischio tramite il medesimo Istituto creditizio, lamentandone il comportamento contrario a correttezza e buona fede, chiedendo dichiararsi la nullità dei contratti aventi ad oggetto i predetti titoli o la risoluzione delle somme investite per inadempimento rispetto agli obblighi informativi.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo di aver fornito informazioni complete ed evidenziando che l’attore era un investitore abituale ed esperto, avendo egli già in passato investito ingenti somme da cui ha ricavato profitto.
Il Giudice all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto infondata la domanda attorea, dando valore alla documentazione attinente alla scheda cliente dalla quale emergeva che l’attore era un investitore abituale, e che ha tratto profitto proprio dagli investimenti già effettuati in passato sottoscrivendo specificamente gli ordini aventi ad oggetto i titoli in esame previa informazione circa l’elevata rischiosità degli stessi.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che non poteva dichiararsi l’invalidità dei contratti in esame non sussistendo la dimostrazione che la Banca avesse agito allo scopo di danneggiare l’attore o con la consapevolezza (ex ante) che i titoli oggetto di negoziazione sarebbero drasticamente diminuiti di valore.
Peraltro, il Giudicante, sulla scorta degli accertamenti tecnici rilevava che i titoli oggetto di causa erano adeguati al profilo di rischio dell’attore, che ciascun ordine di acquisto recava la firma dello stesso unitamente all’avviso circa il “notevole rischio di oscillazione dei corsi o dei cambi” e che il rapporto intercorso tra le parti non aveva ad oggetto la gestione del patrimonio mobiliare, bensì la mera custodia e amministrazione dei titoli acquistati, motivo per il quale non poteva affermarsi la violazione della Banca degli obblighi informativi.
In particolare, il Tribunale, in conformità con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria ha spiegato che in materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la Banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio, sussistendo un estensione di tali obblighi informativi, solo nella diversa ipotesi di erogazione di servizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini.
Infine, il Giudice ha ritenuto non ravvisabile, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, il rapporto causale tra le inadempienze dedotte dall’attore e le perdite patrimoniali lamentate, rilevando che tali perdite potevano essere imputate soltanto al repentino crollo dei titoli, dovuto alle contingenze economiche dei mercati nazionali ed esteri, e non invece al mancato assolvimento colposo di oneri informativi in fase di attuazione da parte della Banca.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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