Provvedimento segnalato dal P. Avv. Giuseppe Colombo del foro di Milano
Il dies a quo ai fini del computo della prescrizione decennale di domande risarcitorie e restitutorie derivanti da operazioni di investimento in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina può essere ravvisato, al più tardi, nel momento in cui la Repubblica Argentina ha dichiarato il default, nel dicembre 2001.
Una missiva avente ad oggetto “richiesta di copia documentazione ai sensi del Reg. Consob 11522 art. 28 c. 5” non è idonea ad interrompere i termini di prescrizioni decennale delle domande risarcitorie derivanti da operazioni di investimento, essendo meramente idonea ad interrompere i termini di prescrizione della consegna della documentazione richiesta e non dei diritti risarcitori relativi al contratto inter partes.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota con la sentenza n. 120 del 10.01.2018.
Nella fattispecie esaminata, un investitore conveniva in giudizio una Banca agendo per la risoluzione dei tre ordini di negoziazione risalenti al 1998 con i quali aveva acquistato delle obbligazioni argentine, denunciando la sussistenza di molteplici inadempimenti agli obblighi di diligenza adempitiva e di informativa previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento Consob, allora vigenti.
Deduceva altresì di aver inviato nel corso del 2010 – a distanza di quasi nove anni dal default della Repubblica Argentina – una comunicazione avente ad oggetto la richiesta di copia di documentazione afferente gli ordini di acquisto delle obbligazioni nella quale era contenuta la dicitura “Valga la presente come costituzione in mora ed interruttiva di ogni prescrizione di legge”.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando le avverse pretese ed eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione proposta.
Il Tribunale milanese, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha chiarito che anche a voler ritenere che il dies a quo ai fini del computo del decennio vada ravvisato non nel momento dell’acquisto dei titoli (avvenuto negli anni 1997 — 1998) ma nel momento in cui la Repubblica Argentina si è trovata nella situazione di default, nel dicembre del 2001, il contenuto della lettera avente ad oggetto la richiesta di copia di documentazione non era di per se idoneo ad interrompere i termini di prescrizione decennale, atteso che scopo ed oggetto di tale missiva era unicamente la richiesta della documentazione inerente l’acquisto delle obbligazioni emesse, con la conseguenza che la frase conclusiva della stessa non poteva che riferirsi unicamente all’obbligazione di consegna della documentazione e, quindi, interrompere i termini di prescrizione della relativa azione di consegna.
Rilevato altresì che non vi era stato alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione sino alla notifica dell’atto di citazione, avvenuto oltre un decennio dopo il default del 2001, ogni diritto e/o azione spettante alla parte attrice doveva considerarsi irrimediabilmente prescritto.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice ha dunque rigettato le domande proposte dalla cliente, condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite.
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