In tema di “contenzioso diamanti”, è inammissibile il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo in correlazione al pericolo di dispersione della prova, allorquando i “preziosi” siano custoditi dal cliente, posto che ne sarà pienamente possibile la valutazione e la stima nell’ambito di un ordinario giudizio di merito; mentre nell’ipotesi in cui i diamanti non sussistano in natura né siano nella custodia del cliente, già si sarebbe verificata la dispersione delle pietre, con conseguente inammissibilità di una CTU preventiva di stima e di valutazione di oggetti ormai dispersi.
Applicando tale principio, il Tribunale di Roma, in persona del dott. Pietro Persico, con ordinanza del 1 settembre 2019, ha rigettato l’istanza ex art. 696 bis c.p.c. promossa da alcuni clienti nei confronti della banca e della società venditrice di diamanti, finalizzata alla nomina di un CTU che procedesse all’esame ed alla valutazione del valore economico, al momento della vendita ed all’attualità, delle pietre preziose oggetto di causa.
I clienti avevano premesso di aver acquistato i diamanti a scopo di investimento, con l’attività di segnalazione della Banca e di non essere riusciti, nonostante formali richieste inoltrate ai resistenti, a rientrare del capitale investito né ad ottenere i preziosi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
VIENE IN RILIEVO LO STATO SOGGETTIVO DEL DOLO, CHE DEVE ESSERE PROPRIO DI COLUI CHE HA DETERMINATO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850§
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-diamanti-la-banca-non-puo-rispondere-come-intermediario-finanziario
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari
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