In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell’esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All’ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell’esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154 c.p.c. e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Questo il principio formulato dalla Corte di Cassazione, III sez. civ, Pres. De Stefano – Rel. Porreca, con la sentenza n. 15597 dell’11.06.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA: LE POSSIBILI FORME DI IMPUGNAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ
OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC O RECLAMO EX ART. 624 CPC
Ordinanza | Cassazione civile, sez. VI, , Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 20.02.2019 | n.4961
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