“In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969”
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Est. Saija, con la sentenza n. 18421 dell’8 giugno 2022.
Nel caso di specie, ai due coniugi veniva espropriato un immobile, poi trasferito ad un aggiudicatario a seguito di vendita forzata.
Uno dei coniugi proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione, lamentando che l’aggiudicatario aveva provveduto al versamento del prezzo in data successiva a quella fissata nell’avviso di vendita.
Il giudice dell’opposizione rigettava la domanda del debitore opponente sostenendo che, il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione doveva considerarsi soggetto alla sospensione feriale dei termini ai sensi della legge 742/1969, considerata la natura processuale dello stesso termine, non rilevando la data indicata nell’avviso.
Il versamento disposto dall’aggiudicatario, pur fuori dal termine indicato in avviso, andava quindi considerato tempestivo.
Il Giudice dell’opposizione rilevava peraltro che il debitore espropriato doveva considerarsi carente di interesse all’impugnazione perché non aveva chiarito “quale fosse il concreto pregiudizio patito per effetto della denunciata violazione”.
Il debitore opponente proponeva impugnazione deducendo la natura perentoria del termine assegnato all’aggiudicatario per il versamento del prezzo e la non sottoposizione del medesimo termine alla sospensione feriale, ed inoltre che l’ampliamento del termine per il versamento previsto nell’avviso di vendita avrebbe determinato una sopravvenuta e illegittima modifica delle condizioni fissate per la partecipazione alla vendita forzata.
Proponeva ricorso incidentale il creditore esecutante il quale lamentava l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice dell’opposizione nel considerare tempestivamente proposta l’opposizione da parte del debitore esecutato.
La Corte, concordando con il ricorrente, ha ritenuto che l’avviso di vendita rappresenti una sorta di lex specialis nell’ambito del sub-procedimento liquidatorio di un bene esecutato precisando però che: “ciò non significa certo che esso possa ritenersi come una sorta di ‘isola’, indifferente alle previsioni delle norme primarie e regolamentari, talché queste possano trovare applicazione solo se dal bando stesso richiamate o fatte proprie”
Il giudice dell’esecuzione quindi, può ben disporre, nell’avviso di vendita, regole specifiche e maggiormente adatte al caso specifico, ma ciò sempre nel rispetto di quanto prevede la legge.
La Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., cassava la sentenza impugnata e, in accoglimento dell’opposizione del debitore, annullava il decreto di trasferimento a suo tempo pronunciato, essendo l’aggiudicatario decaduto dal termine per il versamento del prezzo.
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