Il legislatore mostra particolare attenzione per la tutela dell’acquirente nella vendita forzata, tendendo in via generale a salvaguardarne l’acquisto, talvolta anche contro l’interesse dello stesso debitore esecutato.
In tal senso, ruolo “chiave” riveste la disciplina di cui all’art. 2929 del codice civile, a mente del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
La ratio della norma va individuata nella necessità di attribuire stabilità al trasferimento coattivo, che sarebbe altrimenti messo in discussione, se si facessero ricadere sull’aggiudicatario le conseguenze derivanti dai vizi delle fasi del procedimento anteriori alla vendita od all’assegnazione. Va da sé, infatti, che gli interessi coinvolti dopo la vendita non sono più soltanto quelli del debitore esecutato e del creditore procedente, ma anche quelli dell’acquirente o assegnatario, che peraltro non ha preso parte agli atti anteriori.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata per chiarire termini e limiti di applicabilità della disposizione citata. In particolare, con sentenza del 10 febbraio 2015 n. 2472, ha ribadito a chiare lettere l’onere del debitore di attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall’art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.
A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore. Ciò anche in nome della tutela del terzo di buona fede e dell’affidamento incolpevole.
La norma, quindi, pone uno “sbarramento” esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del codice di procedura civile, che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta.
Occorre precisare, in ogni caso, che deve intendersi per “vendita” non già l’ordinanza di aggiudicazione, ma l’intero sub-procedimento che ha inizio con l’emissione dell’ordinanza di vendita. In tale ultimo momento processuale va correttamente collocato il termine di “sbarramento” previsto dalla citata normativa.
È da notare che dottrina e giurisprudenza si sono a lungo divise circa l’applicabilità dell’art. 2929 del codice civile alle sole nullità per vizi “formali”, denunziabili attraverso l’opposizione agli atti esecutivi, ovvero anche a quelle per vizi “sostanziali”, che attengono – ad esempio – alla impignorabilità del bene od allo stesso diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente nei confronti del debitore.
A comporre il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21110 del 2012, pronunciandosi nel senso di far salvo l’acquisto dell’immobile pignorato anche in caso di inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva, salva sempre la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso resterebbe ferma la possibilità per il debitore esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.
La decisione citata non può certo intendersi risolutiva di tutte quelle singole e peculiari fattispecie verificabili nella prassi, rispetto alle quali è possibile tracciare solo delle coordinate interpretative. La casistica delle nullità ed, in generale, dei vizi del procedimento esecutivo nella fase antecedente alla vendita impone giurisprudenza ogni giorno di adoperarsi (non senza “fatica”) nel ricondurre o meno le singole ipotesi nell’alveo di applicabilità dell’art. 2929 del codice civile.
Quel che è certo, comunque, è che il legislatore, nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco, si sia da tempo orientato a far prevalere – ove possibile – la stabilità dell’acquisto del terzo non colluso, come peraltro dimostrato dall’introduzione dell’art. 187 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, a tenore del quale i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o dopo l’assegnazione.
FOCUS
Nella vendita forzata, il potenziale acquirente si “affida” all’ufficio giudiziario che sovrintende alla vendita, ed ha ragione di attendersi che esso svolga tutti i controlli necessari per la validità del procedimento, non potendosi l’acquirente ritenere onerato di ripercorrere e controllare, in prima persona, l’attività svolta dall’ufficio per poter essere tutelato in presenza di nullità procedimentali.
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