All’esito della vendita forzata, è onere dell’aggiudicatario adempiere con precisione e tempestività a tutte le prescrizioni connesse al pagamento del prezzo, fissate con l’ordinanza di vendita.
Il codice di procedura civile, infatti, all’art. 587, disciplina le ipotesi di “decadenza dell’aggiudicatario”, riconnettendo alle stesse importanti conseguenze sul piano sanzionatorio.
La normativa è ispirata al chiaro intento di garantire la “serietà” dei potenziali interessati all’acquisto dell’immobile, con evidente portata dissuasiva nei confronti di offerenti che non siano realmente in grado di onorare gli impegni assunti con l’aggiudicazione provvisoria.
A produrre la decadenza è, tradizionalmente, l’omesso versamento del prezzo nel termine stabilito nell’ordinanza di vendita.
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 (come convertito in legge), nel prevedere la possibilità di versamento rateale del prezzo, ha poi introdotto una nuova causa di decadenza, che colpisce l’aggiudicatario che non abbia versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine.
Sul punto, il legislatore ha mostrato di adottare un approccio particolarmente rigido, in quanto tale ultima decadenza si produce anche nel caso in cui l’aggiudicatario provveda a regolarizzare il pagamento delle rate scadute unitamente al versamento di quelle successive, con una disciplina speculare a quella del versamento rateale previsto dall’articolo 495 del codice di procedura civile in caso di conversione del pignoramento.
La decadenza è pronunziata con decreto del giudice dell’esecuzione, che sancisce contestualmente la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone procedersi a nuovi tentativi di vendita.
Ma non è questa l’unica “sanzione” per l’aggiudicatario inadempiente.
Infatti, in primo luogo, nel caso di versamento rateale del prezzo, vengono incamerate in favore della procedura anche le rate eventualmente già versate. Inoltre, il giudice ordina all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode.
Con una disciplina peculiare, infine, l’art. 587 già citato prevede che, se il prezzo che si ricava dalla successiva vendita, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Mentre la perdita della cauzione è disposta in via automatica con l’acquisizione definitiva della somma sul libretto della procedura, la condanna al pagamento della differenza ha natura “risarcitoria” in favore dei creditori che, in seguito alla liquidazione del compendio e della eventuale formazione del progetto di distribuzione, risultino insoddisfatti o non pienamente soddisfatti.
Tenuto conto del relativo piano di graduazione, in sede di distribuzione, il giudice dell’esecuzione assegna con decreto, ad uno o più creditori insoddisfatti, tale “credito” da far valere nei confronti del precedente aggiudicatario decaduto. Il decreto costituisce titolo esecutivo ed i creditori “assegnatari” potranno pertanto agire nelle forme dell’esecuzione forzata direttamente nei confronti di quest’ultimo.
FOCUS
Il legislatore non attribuisce alcun rilievo ai motivi che hanno condotto all’inadempimento dell’aggiudicatario nei termini prescritti, sicché il mancato o ritardato versamento del prezzo – obiettivamente considerato – conduce d’ufficio alla pronuncia del decreto di decadenza.
Contro tale provvedimento, ad ogni buon conto, può proporsi opposizione agli atti esecutivi a cura dell’aggiudicatario e di ogni altro interessato nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
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