ISSN 2385-1376
Testo massima
L’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c. non è possibile nel caso in cui per la gara vengano utilizzate le medesime modalità della vendita con incanto, senza che, però, tali modalità abbiano modificato il procedimento di vendita, trasformando una vendita senza incanto in una vendita con incanto.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Elena Rossi, con la sentenza n. 1654 depositata in data 4 luglio 2014 si è occupato delle modalità di svolgimento delle gare nelle aste immobiliari e dei casi in cui è possibile richiedere l’aumento di quinto ex art. 584 c.p.c..
Questa la vicenda: l’attore propone ricorso ex art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento del notaio delegato in una procedura esecutiva immobiliare, con cui veniva rigettata la sua offerta di partecipazione in aumento del quinto, non sussistendo secondo il professionista, i presupposti per l’applicazione della norma poiché l’asta si era conclusa con l’aggiudicazione definitiva nella fase senza incanto.
Il reclamo veniva rigettato e l’attore, proponeva avverso tale provvedimento opposizione ex art. 617, comma 2°, c.p.c..
Veniva pertanto instaurato il giudizio di merito, ai sensi dell’art. 618, comma 2°, c.p.c., a seguito del quale il Tribunale di Treviso ha potuto appurare che nell’avviso di vendita veniva chiaramente indicato che “in caso di gara tra più offerenti e di adesione di essi alla gara prevista ex art. 573 c.p.c., la gara si svolgerà il giorno stesso stabilito per l’esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni, sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto e che “le eventuali offerte successive pervenute non potranno essere prese in considerazione, al fine di revocare l’aggiudicazione e riaprire la gara, neppure ove il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione”.
Secondo l’attore in virtù del fatto che il notaio ha dato inizio alla gara senza specificarne la natura, e la stessa si è svolta con le formalità stabilite per la vendita con incanto, da ciò discenderebbe che vi sia stata una vera e propria vendita con incanto.
Di diverso avviso è invece il Tribunale di Treviso che ritiene che nel caso de quo risulti dal verbale in atti, titolato “verbale d’asta senza incanto”, che il notaio delegato, una volta verificata la presenza di più offerte, ha invitato le parti presenti a partecipare alla gara e ottenuta la disponibilità dei presenti ha proceduto alla stessa secondo le modalità previste nell’avviso d’asta.
Il giudice osserva poi che non essendo stabilite dal legislatore le modalità della gara della questa può svolgersi nelle forme alternative possibili delle offerte in aumento riservate oppure palesi e che, di solito, vengono utilizzate le medesime modalità della vendita con incanto, senza che, però, tali modalità della gara modifichino il procedimento di vendita, trasformando una vendita senza incanto in una vendita con incanto.
Nel caso in esame, ribadisce il Tribunale di Treviso che il notaio delegato non ha proceduto all’incanto, ai sensi dell’art. 573, comma 2°, c.p.c., poiché i presenti hanno aderito alla gara e questa si è conclusa con l’aggiudicazione.
Quindi, corretto è stato secondo il Tribunale l’operato del notaio che non ha preso in considerazione le offerte successive formulate dall’attore al fine di revocare l’aggiudicazione poiché le offerte ex art. 584 c.p.c. sono previste solo per la vendita con incanto mentre nel caso di specie l’aggiudicazione è avvenuta nella fase senza incanto all’esito della gara.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato la domanda attrice.
Testo del provvedimento
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