Ancora più conveniente l’acquisto di immobili all’asta.
L’art. 1, comma 32, della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (cd. legge di stabilità 2017), pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.2016, attraverso la modifica dell’art. 16, D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito nella Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti immobiliari operati nell’ambito di vendite giudiziarie.
La L. n. 49 dell’8 aprile 2016, aveva previsto che, a decorrere dal 16 febbraio 2016 e fino al 30 dicembre 2016, i trasferimenti di immobili all’esito di una procedura di espropriazione forzata ex artt. 555 e ss., c.p.c., nonché i trasferimenti immobiliari in sede fallimentare ex art. 107, L.F., fossero soggetti ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa, pari ad euro 200, a condizione che l’acquirente dichiarasse l’intenzione di trasferire gli immobili acquistati entro i successivi due anni.
Le modifiche apportate dall’art. 1, comma 32, della L. n. 232/2016, alla L. n. 49/2019 sono le seguenti:
a) al comma 1, le parole “due anni” son sostituite dalle seguenti “cinque anni”;
b) al comma 2, la parola “biennio” è sostituita dalla seguente “quinquennio”;
c) al comma 3, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2017”.
A ben vedere, le novità introdotte dalla legge di stabilità 2017 hanno interessato, tra l’altro, due aspetti: il primo, attiene alla proroga delle agevolazioni fiscali dal 31 dicembre 2016, al 30 giugno 2017. In altri termini, chi acquista un immobile all’asta beneficia dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa pari ad euro 200, in luogo dell’imposta proporzionale, pari al 9% del valore di assegnazione del bene, per un periodo ulteriore rispetto a quanto originariamente previsto.
La seconda, invece, riguarda l’ampliamento da due a cinque anni del termine entro il quale procedere alla rivendita dell’immobile onde godere del beneficio dell’imposta agevolata.
In particolare, nell’ipotesi in cui l’acquirente svolga attività di impresa, il bonus fiscale si applica solo ove quest’ultimo manifesti la volontà di ritrasferire nel successivo quinquennio gli immobili acquistati all’asta; qualora, viceversa, l’acquirente non svolga attività di impresa, gli incentivi fiscali troveranno applicazione solo nell’ipotesi in cui ricorrano in capo al soggetto le condizioni di applicabilità delle “agevolazioni prima casa”.
Il mancato trasferimento dell’immobile entro il termine previsto dalla legge comporta, nel primo caso, l’applicazione nei confronti dell’acquirente dell’imposta di registro in misura ordinaria, nonché degli interessi di mora e di una sanzione amministrativa del 30%; nel secondo caso, l’applicazione delle disposizioni di cui alla nota 2bis dell’art. 1 della Tariffa del DPR 131/1986.
L’introduzione della disciplina normativa in esame favorirà, verosimilmente, il mercato delle aste immobiliari, rivitalizzando ulteriormente un settore in continua espansione e favorendo quelle imprese intenzionate ad acquistare immobili all’asta a scopo di investimento.
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