L’attività di pubblicazione dell’avviso di vendita è di competenza esclusiva del professionista delegato alle vendite – all’uopo espressamente incaricato dal Giudice dell’esecuzione. Ai sensi degli art. 565 ss. c.p.c., infatti, il delegato alle vendite cura personalmente e direttamente tutte le attività connesse alla vendita, ivi comprese quelle preparatorie e prodromiche alla pubblicazione dell’avviso. Ed invero, le attività dei due professionisti sono ben diverse e separate, e non vi è alcuna sovrapposizione o interferenza tra le stesse. Le due condotte non costituiscono concause del danno lamentato e non vi è continuità causale tra i comportamenti stessi e ciò tanto più ove si ponga mente al fatto che la perizia estimativa costituisce un atto endoprocessuale non pubblico, fruibile solo dalle parti costituite in causa e, cioè, dai creditori procedenti e intervenuti (nonché gli esecutati stessi), i quali ovviamente hanno accesso a tutti i dati sensibili inerenti i debitori in ragione dell’instaurazione della procedura esecutiva stessa (si pensi al contenuto del precetto, all’atto di pignoramento, all’istanza di vendita, ecc).
Questo il principio sancito dal Giudice Giacomo Oberto del Tribunale di Torino con la sentenza del 26 gennaio 2021.
Il caso sottoposto al Giudice è certamente significativo e quanto meno bizzarro perché muove dalla domanda di risarcimento danni avanzata da due coniugi, esecutati in una procedura immobiliare, nei confronti anche del C.T.U. nominato dal Tribunale per effetto della redazione e pubblicazione della perizia di stima del loro immobile contenente alcune foto che li raffigurava.
Gli attori, infatti, lamentavano la circostanza che fossero stati riconosciuti ed additati come debitori esecutati da alcuni compagni di scuola dei figli minori poiché in occasione della consultazione su internet di alcuni annunci di vendita di immobili pubblicati da agenzie del settore questi avevano rinvenuto delle foto raffiguranti le immagini del loro appartamento in vendita, con appese alle pareti gigantografie che li riprendevano unitamente ai propri figli e pertanto essi attori denunciavano come tale circostanza avesse determinato in loro una notorietà negativa, aggravata per di più dal fatto di vivere in una piccola cittadina ove tutti si conoscono personalmente.
A latere della predetta questione principale, vale comunque rilevare come nel caso in commento il Giudice di merito abbia integralmente rigettato la domanda attorea nel merito, e quindi sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di danno per avere, evidentemente all’esito del dibattimento, accertato come l’individuazione dei debitori e/o dei figli di questi non fosse effettivamente possibile sulla base della consultazione dei rilievi fotografici allegati alla perizia di stima contestata e come la circostanza di tale individuazione da parte dei compagni dei loro figli, peraltro minorenni, a mezzo di consultazione di siti telematici di vendite immobiliari fosse quanto mai inverosimile in concreto.
Il Tribunale ha, in ogni caso, escluso ogni e qualsiasi responsabilità in capo al C.T.U. incaricato dal Giudice dell’Esecuzione per la pubblicazione del suo elaborato di stima, distinguendo correttamente le funzioni di questi rispetto a quelle, totalmente autonome, demandate al Professionista Delegato alla vendita nominato ai sensi dell’art. 565 e segg. del c.p.c. cui spettano, invece, tutte le attività connesse alla vendita, ivi comprese quelle preparatorie e prodromiche alla pubblicazione dell’avviso tra le quali rientrano certamente l’acquisizione dal fascicolo della procedura della perizia di stima, la verifica generale degli atti dell’esecuzione e l’accertamento “che i dati sensibili relativi agli esecutati ( e, più in generale, ogni altro dato astrattamente riferibile e/o riconducibile ai medesimi idoneo a permettere a terzi di risalire alla loro individuazione ) siano integralmente oscurati nella perizia, e/o nell’estratto di perizia da allegare all’avviso di vendita”.
Il principio di diritto, infatti, stabilito dal Giudice è quanto mai chiaro e pertinente poiché attesta inequivocabilmente come la perizia di stima redatta dal CTU abbia una incidenza giuridica e processuale solo interna al procedimento esecutivo e come la stessa pertanto debba ritenersi atto “non pubblico” in quanto acquisibile solo dalle parti interessate all’esecuzione specifica, siano essi il debitore e/o i creditori procedente ed intervenuti, nei confronti dei quali non è ipotizzabile alcun potenziale divieto di accesso ai dati sensibili riferiti alla procedura medesima, sebbene essi siano sempre tenuti ex lege al rispetto di questi al di fuori di tale ambito strettamente procedurale.
Il compito, pertanto, del C.T.U. si esaurisce con la consegna, al suo naturale destinatario quale è appunto il Giudice dell’esecuzione, del proprio elaborato peritale e tutto ciò che accade nelle fasi successive di pubblicazione dell’avviso di vendita rientra unicamente nella sfera di controllo e di responsabilità del citato Professionista Delegato, se ed in quanto nominato dal Giudice.
Nel caso di specie, oltretutto, è significativo anche rilevare come il Tribunale abbia escluso qualunque colpa anche in capo al soggetto, società editrice, che aveva provveduto alla pubblicità legale, sul proprio sito, dell’avviso di vendita e delle foto contestate, giustamente sottolineando in proposito come lo stesso, in quanto mero concessionario di un pubblico servizio per conto del Tribunale, non abbia alcun dovere di controllo del materiale affidatogli né possa procedere autonomamente ad alcuna modifica, correzione o integrazione di questo.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno