Il codice di procedura civile prevede una modalità alternativa al pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario dell’immobile esecutato: l’assunzione del debito in virtù del quale è stata avviata o proseguita la procedura esecutiva.
Si tratta di ipotesi che, disciplinata in linea generale dall’art. 508 c.p.c., trova invero rara applicazione nella pratica, in quanto presuppone l’accordo tra l’aggiudicatario ed il creditore titolare della garanzia ipotecaria e richiede l’autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione. Può rivelarsi però particolarmente vantaggiosa per l’acquirente dell’immobile all’asta, che non è tenuto così a versare il prezzo in un’unica soluzione.
In virtù di quanto prescritto dall’art. 585 c.p.c., infatti, l’aggiudicatario che sia stato autorizzato ad accollarsi il debito può essere tenuto a versare la sola parte di prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che risulterebbero capienti in sede di distribuzione.
La circostanza che il legislatore faccia riferimento alla possibilità di assunzione del solo debito “ipotecario” si spiega con la considerazione che tale strumento non determina la soddisfazione immediata del creditore, il quale ha pertanto diritto a conservare la garanzia ipotecaria, con la conseguenza che il trasferimento dell’immobile non produce il caratteristico effetto “purgativo” della vendita forzata.
Ne consegue anche che, se il debito accollato è solo una parte dell’importo che il creditore ipotecario avrebbe diritto a vedere soddisfatto con preferenza verso gli altri creditori, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento di una parte del prezzo per colmare tale differenza.
Tale eventuale conguaglio deve essere versato nel termine – improrogabile – previsto per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, unitamente al deposito dell’atto di assunzione del debito, a seguito del quale il Giudice emetterà il decreto di trasferimento, facendo menzione dell’accollo e disponendo la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni, eccetto – come accennato – dell’ipoteca a garanzia del debito assunto. Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dall’aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione versata.
È bene accennare che, accanto all’ipotesi di assunzione prevista dal codice, il Testo Unico Bancario prevede uno strumento di più facile applicazione, allorché il creditore proceda in virtù di un credito “fondiario”. In tal caso, l’aggiudicatario può subentrare nel contratto di mutuo stipulato dal debitore esecutato, senza necessità di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a condizione che versi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione.
FOCUS
L’assunzione del debito non ha natura esecutiva, ma si configura quale atto contrattuale, seguendone la relativa disciplina. L’opposizione agli atti esecutivi non è pertanto rimedio esperibile per “impugnare” l’accordo in sé, ma può essere proposta contro il provvedimento del giudice che autorizza o rigetta l’assunzione del debito.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno