ISSN 2385-1376
Testo massima
Il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell’art. 474, n. 3, cod. proc. civ.
“Il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito (…)” Tale interpretazione va operata ai sensi dell’articolo 1362 ss. del codice civile e vi si estendono i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di ermeneutica contrattuale. (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10719)
Sono questi i principi di diritto sottesi alla sentenza n. 4564 della Cassazione, Terza Sezione Civile, pronunciata il 16 gennaio e pubblicata il 26 febbraio 2014.
Nel caso di specie, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla decisione della Corte d’Appello, che, in riforma alla sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione a precetto per la rimozione di alcune opere eseguite in violazione dei termini di un verbale di conciliazione giudiziale, concluso tra le parti nell’ambito di una controversia possessoria.
I ricorrenti lamentavano, principalmente, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 del Codice Civile, in quanto, a loro dire, non era stato colto l’esatto significato delle clausole del verbale de quo.
I Giudici di legittimità, pronunciandosi sulla questione in esame, hanno ribadito che detto verbale non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo (Cass. n. 1655 del 1° giugno 1968), poiché esso, ancorché redatto con l’intervento del giudice, è un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di esclusiva spettanza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili dai giudici di legittimità soltanto per inosservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, qualora questa sia illogica od incongrua (Cass. n. 19044 del 3 settembre 2010). Ma a tal fine, è necessaria la specifica e dettagliata indicazione dei canoni interpretativi violati.
Il Supremo Collegio ha aggiunto, altresì, che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c.: pertanto, l’adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (Cass. n.925 del 24 gennaio 2012, Cass. n. 6852 del 22 marzo 2010, Cass. n. 20660 del 25 ottobre 2005). A questo riguardo, ne deriva che il sindacato di legittimità può avere ad oggetto anche la sola individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 2962 del 7 febbraio 2013, Cass. n. 17324 dell’11 ottobre 2012).
Sulla base di tali considerazioni, Corte ha rigettato il ricorso perchè infondato.
Testo del provvedimento
Corte di Cassazione
III sez. Civile
Presidente Berruti Relatore De Stefano
Svolgimento del processo
1. Be.Si. e J.K.K. intimarono, loro notificandolo il 23.5.02, precetto a B.M. e C.F. di rimuovere alcune opere da loro eseguite su di un accesso di uso comune, violando i termini di un verbale di conciliazione giudiziale concluso nell’ambito di una controversia possessoria intrapresa dagli intimanti (in uno ad A.H.A.V.S. ) nei confronti degli altri. I precettati si opposero, sostenendo non essersi mai impegnati a non modificare in modo assoluto lo stato dei luoghi, ma soltanto a non reiterare atti di spoglio o di turbativa del compossesso dell’accesso e, cioè, in pratica, del solo cancello comune.
L’adito tribunale di Lucca accolse l’opposizione, condannando gli opposti alle spese di lite, con sentenza n. 1083 del 20 aprile 2004; ma la corte di appello di Firenze, adita dalla sola Be. , ne accolse il gravame e, riformata la sentenza di prime cure, rigettò l’opposizione a precetto, condannando i soccombenti appellati B. e C. alle spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 12.7.07 col n. 1046 e notificata il 29-30.11.07, ricorrono, affidandosi a due motivi, B.M. e C.F. ; resiste con controricorso la Be. .
Motivi della decisione
2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art. 366 bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione via via elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574). Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;
c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità della pertinenza del quesito, per tutte, v. : Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno poi formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure -se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);
2.3. infine, è si ammessa la contemporanea formulazione, col medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).
3. Questi i termini della controversia all’esame di questa Corte.
3.1. I ricorrenti B.M. e C.F. sviluppano due motivi e:
– col primo, di “omissione parziale ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata [art. 360 n. 5) c.p.c.]”, prospettano un vizio motivazionale in ciò che la corte territoriale si sarebbe limitata, per interpretare il verbale di conciliazione, all’esame di una sola clausola;
– col secondo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 c.c. [art. 360 n. 3 c.p.c.]”, essi, invocata l’applicazione delle norme in tema di ermeneutica contrattuale pure al verbale di conciliazione giudiziale, deducono la violazione di quelle, sotto più profili, da parte della corte territoriale nell’individuazione del senso da attribuire alle clausole del verbale stesso.
3.2. Dal canto suo, la controricorrente Be.Si. :
– del primo motivo contesta ammissibilità e fondatezza, sostenendo quello risolversi in una censura sul merito dell’interpretazione del contratto e comunque involgere un apprezzamento manifestamente erroneo, non potendo il consenso all’uso temporaneo del bene in contesa comportare anche un implicito consenso alla sua modificazione;
– del secondo motivo contesta comunque l’idoneità ad inficiare la gravata sentenza, non potendosi attribuire significati diversi da quello letterale alla clausola “e)” del verbale, in rapporto all’ambito del giudizio possessorio nel cui corso esso era intervenuto, esteso cioè alla rimozione di ogni ostacolo o ingombro lungo il viale destinato a passaggio.
3.3. I due motivi, siccome intimamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.
4. Va premesso che il verbale di conciliazione azionato anche dalla Be. – ivi intesi per “convenuti” la B. ed il C. e compresa tra i “ricorrenti” la Be. – prevedeva:
– alla lettera a): “i convenuti potranno utilizzare per il cantiere l’area per cui è causa fino al termine improrogabile del 31.3.2002, data alla quale per il passo per cui è causa dovrà essere reso nuovamente libero e praticabile dai ricorrenti”;
– alla lettera b): “fino al termine di cui sopra i ricorrenti utilizzeranno l’altro accesso di cui dispongono sul lato opposto del parco, ma potranno utilizzare l’accesso chiuso dal cantiere con un preavviso di una settimana al direttore dei lavori per esigenze eccezionali”;
– alla lettera c): “i convenuti si riservano ogni azione in sede petitoria in quanto contestano il diritto di transito e sosta dei ricorrenti sul parco e si impegnano a non effettuare nessun intervento e a non modificare lo stato dei luoghi nella zona interessata dal passo se non in virtù di provvedimento giurisdizionale. In particolare si impegnano a non collocare ulteriori recinzioni o cancelli”.
Al riguardo, la corte territoriale ha interpretato l’impegno degli originari convenuti in possessoria come non limitato affatto alla non apposizione di ulteriori recinzioni o cancelli, ma esteso a qualunque mutamento dello stato dei luoghi senza un provvedimento del giudice dell’instauranda azione petitoria.
5. Per antico insegnamento (fin da Cass. 1 giugno 1968, n. 1655), sotto il profilo formale, il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell’art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; e così, visto che la conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione scevra da vizi logici e da errori giuridici (nello stesso senso: Cass. 15 aprile 1980, n. 2459): infatti, l’intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell’atto di composizione che le parti volontariamente concludono (Cass. 18 luglio 1987, n. 6333).
Pertanto, come per ogni contratto ed anche ai fini dell’individuazione del contenuto o dell’oggetto dell’obbligo in esso assunto ed azionato esecutivamente, l’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va operata alla stregua degli articoli 1362 ss. cod. civ. (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10719).
6. Se tanto è vero, si estendono al verbale di conciliazione giudiziale i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale.
6.1. A questo riguardo, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2962).
6.2. Pertanto (v., tra le molte: Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604):
– l’interpretazione del contratto costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione;
– ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire;
– la denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.
6.3. Inoltre, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l’adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660).
7. In applicazione di tali principi alla fattispecie, nessuna delle espressioni adoperate dalle parti nelle clausole a) e b) del verbale (come analiticamente riportate anche sopra) può mai giustificare un consenso dei ricorrenti in possessoria ad un mutamento dello stato dei luoghi, tassativamente e categoricamente escluso dalla clausola c): in quanto altro è poter usare della cosa contestata, altro è mutarla, vista l’ampiezza evidentemente e chiaramente incondizionata dell’obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, liberamente assunto perfino per il caso in cui in concreto l’ambito del giudizio possessorio potesse essersi concentrato su solo alcune delle condotte complessive in origine dedotte.
7.1. La chiarezza e l’assenza di condizioni di un tale obbligo sono state messe adeguatamente in luce dalla corte territoriale, pure alla stregua della disamina lessicale delle espressioni adoperate, in confutazione della diversa tesi del tribunale: e del tutto coerente e congruo con tale tenore letterale è il senso ad esso attribuito da quest’ultima, cioè di attendere, lasciando intatti i luoghi contestati, una pronuncia del giudice del petitorio.
Non ha quindi pregio la pretesa di interpretare la volontà delle parti alla stregua di quanto opinato dal giudice alla cui presenza l’accordo era stato raggiunto (opinamento reso manifesto dalla sentenza di primo grado sull’opposizione, resa dallo stesso magistrato della causa possessoria), per la sua istituzionale estraneità al medesimo e per l’impossibilità di correggere quanto univocamente rappresentato dalle espressioni letterali adoperate proprio dinanzi a lui.
7.2. Infatti, anche le norme ermeneutiche degli artt. 1366, 1369 e 1371 cod. civ. recedono dinanzi alla chiarezza dell’obbligo liberamente assunto, per la vista sovraordinazione gerarchica delle regole precedenti, alla cui stregua si è già chiaramente esclusa la sostenibilità della tesi degli odierni ricorrenti: non può quindi rilevare l’idea di costoro che la loro attività, benché oggetto di un divieto assoluto, potesse divenire legittima in quanto corrispondente all’utilità perfino di controparte, né il coordinamento con la natura e l’oggetto del contratto, né il contenuto della causa petitoria (il cui oggetto è stato ritenuto irrilevante nell’assunzione dell’obbligo di mantenere intatti i luoghi).
È, al riguardo, evidente che la stessa locuzione letterale, secondo la quale “in particolare” era indicata la non collocazione di ulteriori cancelli o recinzioni come oggetto degli obblighi assunti, esprime – secondo l’univoco senso delle parole adoperate – un chiaro intento di individuazione, a fini manifestamente esemplificativi, di una specifica condotta all’interno di quella più generale ed onnicomprensiva di astensione da ogni intervento.
8. Per l’infondatezza dei motivi in cui si articola, il ricorso va pertanto respinto, con condanna solidale attesa la loro comunanza di interesse in causa – dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna B.M. e C.F. , tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Be.Si. , liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
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Numero Protocolo Interno : 143/2014