La responsabilità dei valori contenuti nei sacchi autosigillanti è a carico dell’Istituto dal ricevimento da parte del Cliente fino alla materiale consegna alla Banca; nell’eventualità di furto, rapina e/o misteriosa ed inspiegabile sparizione, ai fini della quantificazione del danno, farà fede la documentazione contabile amministrativa del Cliente
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Antonello Amodeo, con la sentenza n. 1266 del 10 settembre 2018.
Un cliente conveniva innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore una banca, con la quale aveva sottoscritto un contratto di conto corrente, nonché una società portavalori, la quale provvedeva al prelievo direttamente presso il cliente di plichi sigillati che, poi, venivano consegnati alla banca, al fine di far accertare la responsabilità delle convenute per alcuni ammanchi relativi ad operazioni di versamento che aveva effettuato, in data 28.4.2007 e 1.6.2007, attraverso la suddetta società, chiedendo la restituzione delle somme versate, oltre interessi.
Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto della domanda, negando di aver ricevuto in consegna i plichi contenenti le somme riferite ed evidenziando la difformità dei dati relativi l’assegno dell’importo di € 1.000,00 prodotto in fotocopia; mentre, veniva dichiarata la contumacia della società portavalori.
Il Giudice adito, valutato il contratto de quo, preliminarmente ha affermato che “in tema di onere della prova in materia contrattuale, deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Il Tribunale rilevato che l’art. 5 del contratto trilaterale, stipulato tra le parti in causa, prevedeva che: “la responsabilità dei valori contenuti nei sacchi autosigillanti era a carico dell’Istituto, dal ricevimento da parte del Cliente fino alla materiale consegna alla Banca; nell’eventualità di furto, rapina e/o misteriosa ed inspiegabile sparizione, ai fini della quantificazione del danno farà fede la documentazione contabile amministrativa del Cliente”, come eccepito dalla BANCA, non essendoci la prova della ricezione dei plichi da parte della medesima, ha ritenuto applicabile il suddetto articolo, attribuendo, pertanto, la responsabilità dell’ammanco alla sola società, quale addetta al trasporto valori, condannandola al pagamento delle somme di cui all’atto introduttivo, oltre interessi dall’1.6.2007.
Per le suddette ragioni, il Giudice adito ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
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