ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 art. 13, non ancora convertito in legge e vigente dal 27.6.2015, al codice civile, viene modificato l’art.530 cpc, il quale prevede ora, nella formulazione modificata, nuove modalità di versamento del prezzo relativamente alle aste immobiliari, prevedendosi che il Giudice dell’Esecuzione, con il medesimo provvedimento con il quale autorizza la vendita, possa disporre il pagamento rateale del prezzo di acquisto, nel termine massimo di 12 mesi.
Del pari, è previsto che il Giudice dell’Esecuzione possa autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari, a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, cpc, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile.
La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato, su autorizzazione del giudice.
La norma non appare assolutamente contraria a qualsiasi logica. Non si comprende, invero, in che modo un acquirente, che non ha possibilità di pagare immediatamente e per intero il prezzo, possa poi ottenere una fideiussione a garanzia al fine di ottenere l’immissione nel possesso a titolo provvisorio.
Questa la norma introdotta:
All’articolo 530 cpc:
1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo”;
All’articolo 532 cpc:
1) al primo comma, le parole: “può disporre” sono sostituite dalla parola: “dispone“, e dopo le parole: “di competenza” sono inserite le seguenti: “iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice“;
2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”;
All’articolo 530:
1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente“;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo“;
“Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice, con la medesima ordinanza, stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è’ fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568“.
All’articolo 574 cpc
al primo comma, c.p.c., sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo, il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione, per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice“;
All’articolo 587, cpc
al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio“.
Testo del provvedimento
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