ISSN 2385-1376
Testo massima
Il vincolo di cui all’art. 2645 ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. In ogni caso, anche ipotizzando l’ammissibilità di un negozio destinatorio puro, gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo devono essere esplicitati nell’atto di costituzione, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo.
È quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice estensore Dott. Gianluigi Morlini, con l’ordinanza emessa il 12/05/2014 nell’ambito di una opposizione all’esecuzione.
Nel caso di specie, una banca faceva valere il titolo esecutivo dalla stessa vantato, promuovendo nei confronti di un debitore una esecuzione immobiliare.
Il bene oggetto di tale esecuzione, già di proprietà del debitore stesso, risultava sottoposto al vincolo di cui all’art.2645 ter c.c. e specificatamente al “soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare“. Ebbene sulla base di tale vincolo il debitore proponeva opposizione all’esecuzione dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia, formulando istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul caso de quo, ha argomentato che ” in assenza di pronunce della Suprema Corte sul punto, la maggioritaria tesi giurisprudenziale di merito ha ritenuto che l’art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro. Diversamente opinando, infatti, verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo l’integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.“
Una più ampia applicazione dell’art. 2645 ter c.c., continuano i Giudici, è limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa.
Sulla meritevolezza del negozio, infine, è pacifico come, per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non si sufficente la liceità dello scopo, occorrendo anche il quid pluris della comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo (cfr. App. Trieste, sent. n. 1002/2013).
Tale riscontro di meritevolezza deve essere particolarmente penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto. La parte avrebbe dovuto, perciò, chiaramente indicare, le ragioni che l’avevano indotta ad optare per quella specifica tipologia di vincolo, evidenziandone i motivi.
Pertanto, interpretando restrittivamente la norma in parola, i Giudici hanno rigettato il reclamo, ritenendo che il debitore reclamante abbia autoimposto un vincolo di destinazione ad un bene già in sua proprietà, tramite un negozio destinatorio puro, ciò che, come detto, non può ritenersi possibile.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 290/2014