Deve rilevarsi la novità e, contestualmente, la inammissibilità delle eccezioni sollevate per la prima volta negli scritti difensivi finali degli attori, ove si deduce l’asserita nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 della legge antitrust.
Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del ” thema decidendum”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, giudice Sara Trabalza, con la sentenza n. 682 del 21.08.2018.
La controversia ha riguardato una società correntista ed i suoi fideiussori che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito dolendosi del fatto che quest’ultimo avrebbe applicato, nel corso del rapporto, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi superiori al tasso soglia ex lege 108/1996 nonché interessi ultralegali con clausola c.d. uso piazza.
Su tali premesse gli attori hanno concluso per ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottrattegli nonché per la declaratoria della nullità delle fideiussioni per vizio di consenso.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha richiesto il rigetto della domanda avversaria, difendendo la legittimità delle clausole contrattuali contenute nel contratto ed eccependo la infondatezza delle censure sollevate.
Inoltre, la convenuta ha agito in via riconvenzionale per il pagamento della somma derivante dal saldo negativo del conto corrente.
Il giudice, investito del thema decidendum, ha, in primo luogo, rilevato l’inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni, per violazione dell’art. 2 della legge antitrust, avanzata dagli attori, essendo stata avanzata solo in sede di comparsa conclusionale.
Al riguardo, l’organo giudicante ha rappresentato che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “ thema decidendum.
Infine, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall’istituto di credito a favore della Sezione specializzata in materia di impresa.
Sulla base delle soprariportate argomentazioni, il Giudice ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE CONFORME A MODELLO ABI 2003: POSSIBILE NULLITÀ PER VIOLAZIONE INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA SUPREMA CORTE RIMETTE LA DECISIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DATA L’OGGETTIVA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. prima, Pres. Magda, Rel. Caiazzo | 31.08.2018 | n.21542
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-conforme-a-modello-abi-2003-possibile-nullita-per-violazione-intese-anticoncorrenziali
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI CONFORMI AL MODELLO ABI DEL 2003
È AMMISSIBILE L’ESAME DELLA RELATIVA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 01.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tribunale-di-verona-giudice-massimo-vaccari
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NESSUNA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLE INTESE ANTICONCORRENZIALI
VALIDE ED EFFICACI LE CLAUSOLE RITENUTE ABUSIVE IN QUANTO ESPRESSIONE DELL’AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
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