Non è invocabile la responsabilità dell’Istituto di credito per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza, buona fede, nell’ipotesi di disinvestimento anticipato di un prodotto assicurativo laddove l’operazione finanziaria sia frutto di una scelta libera e consapevole dell’investitore, ovvero quando l’investitore sia un soggetto esperto di prodotti finanziari e sia stato costantemente informato dalla Banca sull’andamento del prodotto assicurativo. Per invocare la responsabilità dell’Istituto di credito, occorre la specifica allegazione del danno concretamente subito.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Catanzaro, Pres. Rel. Carmela Ruberto, con la sentenza n. 1316 del 21.10.2015.
Nel caso di specie, l’investitore impugnava in sede di appello la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Crotone aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, proposta per violazione da parte dell’Istituto di credito degli obblighi informativi di diligenza, correttezza e buona fede, in relazione all’operazione di disinvestimento di una polizza vita.
L’investitore lamentava di non esser stato informato circa la natura del prodotto acquistato, di non sapere, nello specifico, che trattavasi di una polizza vita e di non aver avuto chiara e sufficiente informativa sull’opportunità di mantenere la suddetta polizza, anziché disinvestire.
Il Tribunale di Crotone, nel caso in esame, aveva ritenuto le affermazioni dell’investitore non dimostrate e, comunque, smentite dalle risultanze istruttorie.
Ebbene, la Corte di Appello adita, uniformandosi alla motivazione del Tribunale di Crotone, nel dichiarare inammissibile l’appello perché introduttivo di una domanda nuova, ha escluso la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede gravanti sulla Banca, in quanto l’investitore, comunque soggetto esperto di prodotti finanziari, era stato informato dall’Istituto di credito in ordine alla natura ed all’andamento del prodotto scelto, nonché circa i rischi connessi all’operazione di disinvestimento.
Sul punto, si rimanda al seguente contributo pubblicato in Rivista:
LA CONTINUITÀ DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
I VARI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI NON CONSOLIDATI.
In merito agli obblighi di informazione che devono essere adempiuti prima della sottoscrizione dell’investimento è emerso l’interrogativo sulla circostanza che esso debba essere prestato non solo nel momento antecedente alla prestazione di servizi di investimento ma anche nel corso del rapporto.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno