Il prossimo 10 aprile, allo scadere del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale del 10 gennaio, che ha accertato la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche, sarà definitivamente operativo il sistema delle vendite giudiziali telematiche.
Tra le varie e rilevanti novità introdotte, rientra sicuramente la modalità di richiesta di visita dei beni in vendita, da formularsi esclusivamente in via telematica mediante il portale delle vendite pubbliche.
Il diritto di visita da parte degli interessati è disciplinato dal comma 5 dell’art. 560 del codice di procedura civile, il quale prevede testualmente che “Il giudice (…) stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. (…) Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”.
La nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c., già introdotta in seguito alla riforma del 2016, stabilisce quindi:
1). le modalità con le quali l’istanza di visita deve essere formalizzata;
2). il tempo massimo che deve intercorrere tra la richiesta e la visita;
3). le regole da rispettare per garantire la massima riservatezza degli interessati.
L’entrata in vigore del nuovo sistema garantirà un’unica modalità da seguire per potere visionare il bene staggito.
La presentazione della richiesta di visita va inoltrata direttamente al custode, esclusivamente a mezzo del portale delle vendite pubbliche.
L’interessato, al fine di formulare la richiesta di visita, dovrà semplicemente accedere al portale delle vendite pubbliche e prenotare la visita dell’immobile in vendita direttamente dal sito internet, cliccando sulla voce “prenota una visita” posta, solitamente, sotto la foto del bene.
La funzionalità a pieno regime del portale delle vendite pubbliche, comporterà l’irregolarità di richieste di visita inviate a mezzo posta elettronica, anche certificata, a mezzo fax o telefoniche, che non potranno essere accettate dal custode.
Il diritto di visita deve essere garantito a tutti i potenziali acquirenti e/o semplici interessati e la richiesta, formulata con le modalità descritte, ovvero attraverso il portale delle vendite pubbliche, deve essere evasa dal custode nel termine di 15 giorni dalla formalizzazione della stessa.
È da evidenziare, tuttavia, che il termine di quindici giorni non è indicato come perentorio, per cui potrebbe verificarsi l’ipotesi di uno slittamento delle visite, allorché l’immobile abbia suscitato particolare interesse e vi siano numerose richieste da soddisfare.
Il custode dovrà, in ogni caso, attivarsi per garantire la Privacy degli interessati, scongiurando eventuali incontri tra i visitatori.
Le visite, quindi, dovranno necessariamente essere organizzate singolarmente e svolgersi in orari diversificati, per evitare qualsiasi contatto tra i potenziali acquirenti e assicurare la riservatezza sulla identità degli offerenti.
FOCUS
I soggetti che formulano la richiesta di visita mediante il portale delle vendite pubbliche hanno il diritto ad esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, e il custode deve garantire la loro totale riservatezza ed evitare qualunque contatto tra eventuali interessati.
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