ISSN 2385-1376
Testo massima
La previsione di cui all’art. 20, comma 4, Legge 23 febbraio 1999, n. 44, relativa alla sospensione per trecento giorni – dal parere del pubblico ministero procedente per i reati di usura – riguarda non solo “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili”, ma pure “i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”, ma non investe la procedura espropriativa immobiliare nel suo complesso, restando sospesi, di quest’ultima, soltanto i termini previsti nel suo sviluppo.
Quanto alla procedura esecutiva di rilascio dell’immobile, essendo questa ontologicamente, strutturalmente e funzionalmente diversa dall’espropriazione immobiliare nel cui corso sia stato emesso il decreto di trasferimento su cui la prima si fondi, non si produce nessun effetto diretto dell’art. 20 L. cit. sul titolo esecutivo di rilascio in sé considerato, a meno che detta sospensione non sia fatta valere dopo l’inizio della separata procedura di rilascio, cioè dopo almeno la notifica del preavviso di accesso dell’ufficiale giudiziario, e comunque dinanzi al diverso giudice di quella differente esecuzione.
Questi i principi espressi dalla Cassazione Civile, Terza Sezione, Pres. Salmè Rel. De Stefano, con la recente sentenza del 15 aprile 2015, n. 7656.
La vicenda ha avuto origine dalla proposizione di tre opposizioni la prima ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le successive ai sensi dell’art. 617 c.p.c. tutte rigettate, con le quali i debitori esecutati chiedevano la sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia esecutiva del decreto di trasferimento dell’immobile sottoposto a pignoramento ed aggiudicato.
Il caso de quo concerne l’ulteriore impugnazione, promossa dai medesimi opponenti e altresì rigettata dal Tribunale di Roma, avverso il decreto di trasferimento dell’immobile stagito, al fine di ottenere la sospensione di trecento giorni prevista dall’art. 20 della Legge 44/1999, nonché di quella invocata ai sensi degli artt. 586 e 295 c.p.c., per le pendenti impugnazioni pregresse.
Il Collegio ha preliminarmente rigettato la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586, essendosi sul punto già formato il giudicato. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione proposta dai debitori avverso il decreto di trasferimento dell’immobile, sostenendo che il rimedio previsto dall’art. 586 c.p.c. potesse essere esperito solo prima dell’emissione del decreto di trasferimento e non anche successivamente.
Quanto alla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 20 della Legge 44/1999, la Cassazione ha anzitutto richiamato il disposto della norma, secondo cui le vittime dell’usura possano beneficiare, tra le altre cose, della sospensione di trecento giorni dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Come rilevato dalla Suprema Corte, già dal tenore letterale della norma, è agevole comprendere che la sospensiva di cui sopra abbia ad oggetto, esclusivamente:
– le procedure di rilascio immobiliare
– i termini delle procedure esecutive immobiliari.
Ne deriva l’impossibilità di richiedere la sospensione de qua relativamente alla procedura esecutiva immobiliare in sé per sé.
Il Collegio ha, altresì, precisato la necessità di distinguere la procedura di rilascio dell’immobile, dalla procedura esecutiva immobiliare nel cui corso sia stato emesso il decreto di trasferimento su cui la prima si fondi.
In altri termini, l’ordine di rilascio, contenuto nel decreto di trasferimento dell’immobile, permette, in caso di mancata liberazione spontanea, di dare avvio ad una procedura di esecuzione in forma specifica autonoma rispetto a quella nel cui corso è stato emesso, in quanto funge da titolo esecutivo.
Tutto quanto premesso, la Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 20 Legge 44/1999, non potendo tale disposizione incidere sul titolo esecutivo in questione, ma solo, eventualmente, sulla procedura di rilascio dell’immobile iniziata in virtù del titolo medesimo.
Da ultima, la precisazione fornita dal Collegio relativamente alla richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza delle pregresse impugnazioni.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la proposizione di un’impugnazione non produce alcun effetto sospensivo automatico, a meno che non sia il giudice del gravame a ritenere doveroso un provvedimento di tal genere.
Testo del provvedimento
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