ISSN 2385-1376
Testo massima
La Suprema Corte ha precisato che, in relazione alle norme del codice civile che riguardano l’interpretazione dei contratti e delle singole clausole contrattuali, con particolare con riferimento agli articoli 1362 e 1363 cc, la valutazione compiuta dal giudice sulla volontà negoziale delle parti attiene al merito e, “se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è insuscettibile di controllo” nel giudizio di Cassazione.
La Corte, richiamando precedente giurisprudenza, ha precisato che nel caso in esame non è stata ravvisata alcuna violazione o falsa applicazione di legge.
L’articolo 1362 infatti dispone che “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” e che “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. Il successivo art. 1363 stabilisce poi che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto”.
Pertanto, nella sentenza la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito nel compiere la sua valutazione aveva preso in esame la corrispondenza tra le parti valutandone la volontà negoziale.
Alla luce di tale rilievo non è emerso alcun difetto motivazionale tale per cui la sua valutazione è insindacabile.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVIL
E
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2567/2005 proposto da:
BANCA;
RICORRENTE
Contro
REGIONE PIEMONTE;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 4211/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2004;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BANCA SPA, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presiedente della Giunta pro tempore, per sentir dichiarare ancora operante un contratto di mutuo tra le parti, che la controparte intendeva estinto.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Regione Piemonte chiedeva rigettarsi la domanda della Banca.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4/06/2001, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello BANCA SPA, sostenendo la permanenza del predetto contratto di mutuo tra le parti.
Costituitosi il contraddittorio, la Regione Piemonte chiedeva rigettarsi l’appello.
Con sentenza 7/7-4/10/2004, la Corte d’appello di Roma, valutata la documentazione in atti e in particolare la corrispondenza intercorsa tra le parti, ritenuta la sussistenza di un accordo (seppur per implicito) tra le parti stesse, in ordine all’estinzione del mutuo, rigettava l’appello.
Propone ricorso per Cassazione BANCA SPA, con un unico motivo.
Resiste, con controricorso, la Regione Piemonte.
La resistente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, BANCA SPA lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 cc, in relazione all’art.1326 cc, nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, invece di interpretare la comune volontà delle parti, ai sensi dell’art.1362 cc, il Giudice si sarebbe limitato a considerare la sola volontà della Banca; invece di valutare “il complesso dell’atto”, ai sensi dell’art.1363 cc, avrebbe il Giudice estrapolato alcuni passi di una lettera della Banca, alterandone il significato complessivo; osservaci infine che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., un’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.
Il motivo va rigettato, siccome infondato.
Non si ravvisa violazione o falsa applicazione di legge nè insufficiente o contraddittoria motivazione.
Il Giudice a quo esamina la corrispondenza tra le parti e ne valuta la volontà negoziale; tale valutazione attiene al merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è insuscettibile di controllo in questa sede (tra le altre, Cass. n. 2957 del 2009).
Precisa il Giudice a quo che la Regione aveva espresso chiaramente la volontà di non rinegoziare il mutuo; la Banca inviò i conteggi per l’estinzione, proponendo una nuova negoziazione, ma, di fronte all’atteggiamento negativo della Regione, effettuò un secondo invio dei conteggi per l’estinzione, questa volta senza proposta alcuna di rinegoziazione, così esprimendo – secondo il Giudice a quo – piena adesione alla volontà della Regione di estinguere il mutuo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 23/2009